Nel 2013, a seguito di un’ispezione bancaria, il Comune di Santa Ninfa, in particolare l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), avviava un procedimento disciplinare contro un proprio dipendente responsabile della gestione e notificazione dei titoli cambiari.
Il dipendente veniva accusato di aver sottratto posta destinata al Segretario comunale e di aver omesso atti nel corso della sua pubblica funzione. Unificando i procedimenti disciplinari, veniva inflitta al dipendente una sospensione dal servizio per sei mesi, con la privazione della relativa retribuzione.
Nel 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca notificava al Comune di Santa Ninfa un decreto di udienza preliminare emesso dal GUP del Tribunale di Sciacca, contestando al dipendente il reato di peculato per essersi appropriato indebitamente di € 64.520,64 appartenenti all’istituto bancario.
Di fronte a ciò, l’UPD avviava un nuovo procedimento disciplinare, proponendo il licenziamento senza preavviso.
Al fine di garantire il diritto di difesa, l’UPD decideva di ascoltare il dipendente, il quale si dichiarava estraneo ai fatti contestati.
Di conseguenza, l’Ufficio sospendeva il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo penale conclusosi solo nel 2021.
In seguito, il Comune di Santa Ninfa riattivava il procedimento disciplinare e nel 2022 emetteva la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il dipendente impugnava la decisione davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, sostenendo l’illegittimità del licenziamento basata sulla presunta violazione del D.lgs. 165/2001 – Testo Unico Pubblico Impiego.
Il Comune, rappresentato dall’Avvocato Girolamo Rubino, difendeva la legittimità del licenziamento e la correttezza della procedura disciplinare.
Il Tribunale di Sciacca, accolte le argomentazioni dell’Avv. Rubino, respingeva il ricorso del dipendente con un’ordinanza e lo condannava al pagamento delle spese legali a favore del Comune di Santa Ninfa.
Il dipendente presentava opposizione, ma con sentenza del 3 gennaio 2024, il Tribunale di Sciacca, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettava l’opposizione, confermando il licenziamento e condannando nuovamente il dipendente al pagamento delle spese processuali.