Il Movimento 5 Stelle di Canicattì, nella persona del consigliere comunale Fabio Falcone, ha presentato un’interrogazione orale e scritta sulla gestione delle aree di sosta: Il sottoscritto consigliere comunale Falcone Fabio, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, in merito all’oggetto presenta la seguente interrogazione a risposta orale e scritta. VISTO l’art. 7 comma 7 del D.Lgs n. 285/1992, così come modificato dall’art. 1 comma 451 della legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014):  “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sottorranei, e al loro miglioramento nonché ad interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”; VISTO L’art. 7 comma 8 D.Lgs n. 285/1992: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite ” A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico” ; VISTO L’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civ., sez. tributaria, n. 13100 del 25.07.2012; Cassazione civ., sez. trib., n. 7916 del 20/04/2016; Cassazione civ., sez. VI, n. 15440 del 21.06.2017), secondo cui il gestore del servizio di sosta a pagamento dei veicoli su aree demaniali di proprietà comunale, in quanto detentore degli spazi ricevuti in concessione, è tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, per essere siffatte aree demaniali sottratte all’uso normale e indiscriminato da parte della collettività, attesa la loro funzione esclusiva oggetto della concessione; VISTO il vigente Regolamento comunale per la l’istituzione e la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), che, nel disciplinare l’applicazione nel Comune di Canicattì della tassa sui rifiuti istituita dall’art. 1 commi 641-660 della L. n. 147/2013, all’art. 24, comma 4 e 5, assoggetta al pagamento del tributo “qualsiasi area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel prente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati”; VISTO l’articolo 45, comma 6 del Dlgs 507/1993, decreto istitutore della Tosap, in forza del quale l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario, mediante concessione,comporta per il concessionario il versamento del tributo obbligatorio per l’occupazione del suolo pubblico, atteso che quest’ultimo con la gestione del parcheggio esercita attività d’impresa, ovviamente ai fini di lucro (Cass. 16944/2012, Cass. 17124/2012, Cass. 17084/2012, Cass. 17591/2009, Cass 1481/2005, Cass. 238/2004); VISTO l’art. 3 “Cauzione Definitiva” del Contratto di Appalto stipulato tra il Comune di Canicattì e la società S.I.S. S.r.L. il 17 maggio 2016: “L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, è tenuto a versare in deposito cauzionale definitivo la somma di € 141.203,00; tale cauzione può essere ridotta del 50% in caso di possesso del certificato di qualità. L’aggiudicatario ha costituito la suddetta cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n. 156313840, stipulata in data 11.03.2016, con la società Unipolsai Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna in misura ridotta del 50% pari ad € 70.601,50 ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06, avendo prodotto a tal fine la certificazione ISO 9001-2008 n. IT-4965 rilasciato da I-QNET con scadenza in data 24.5.2018. Si conviene fra le parti che la cauzione resterà vincolata per tutto il perdiodo del contratto e per tanto l’Appaltatore si obbliga a compiere tutti gli atti necessari per prolungare l’efficacia di essa fino alla scadenza del termine contrattuale. TUTTO CIO’ PREMESSO INTERROGA la S.V. al fine di ricevere risposta scritta e orale, Se i proventi dei parcheggi a pagamento sono stati destinati così come indicato dalla l’art. 7 comma 7 del D.Lgs n. 285/1992, così come modificato dall’art. 1 comma 451 della legge n. 147/2013 e se così fosse può indicare le delibere della Giunta Comunale con le quali tali proventi sono stati destinati ed in quali capitoli di bilancio si trovano sia in entrata che in uscita? Se sono state individuate aree adeguate destinate a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta rispettando le percentuali di parcheggio a sosta libera ? Se ad oggi può riferire il numero complssivo dei parcheggi a strisce blu, quindi soggetti al pagamento della sosta, e di quelli bianchi a sosta libera ed in quali strade si trovano ? Se in forza di quanto già detto si è provveduto alla riscossione delle imposte comunali TARI e TOSAP nei confronti della società S.I.S. S.r.L. dalla data in cui la medesima ha preso in gestione l’utilizzo dei parcheggi a strisce blu ad oggi e se così non fosse quali sono le motivazioni che giustificano tale decisione? Se è stato prodotto dalla società S.I.S. S.p.A. la nuova certificazione di qualità ISO-9001 poiché la vecchia scadeva il 24 maggio c.a.?

Davide Difazio, giornalista iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco pubblicisti Sicilia, dal 09/05/2003 N° di tessera 098283, protagonista di diverse trasmissioni televisive in Rai e Mediaset ha collaborato con diverse testate giornalistiche nazionali ottenendo risultati lusinghieri. Fondatore della testata giornalistica Siciliareporter.com, in pochi anni , è riuscito a far diventare il portale un importante punto di riferimento per l'informazione siciliana.