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Agrigento, condanna per la Prefettura in appello contro l'ex sindaco di Camastra Angelo Cascià

Come si ricorderà il Rag. Angelo Cascià veniva eletto alla carica di Sindaco del Comune di Camastra nel giugno del 2013; ma nel 2018 apprendeva dal sito internet della Presidenza del consiglio dei Ministri che nella seduta del 10 aprile 2018 il Consiglio dei Ministri aveva deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Camastra per il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata. Pertanto, con istanza di accesso notificata via pec , al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, il Rag. Cascià  chiedeva al Ministero dell’Interno di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento che aveva condotto all’adozione del provvedimento di scioglimento del Comune, e segnatamente tra gli altri della relazione redatta dalla commissione d’accesso che aveva esaminato l’attività amministrativa del Comune ed il rapporto redatto dal Prefetto in relazione all’istruttoria ed eventuali atti connessi.

Ma la Prefettura di Agrigento negava l’accesso alla relazione predisposta dalla Commissione d’accesso ed agli altri richiesti in asserita ragione del loro carattere riservato. Ed allora il Rag. Cascià, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia per ottenere un ordine di esibizione degli atti richiesti ; il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, accoglieva il ricorso ordinando l’esibizione degli atti richiesti e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali.  Ma la Prefettura di Agrigento proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo tra l’altro che i documenti richiesti dal ricorrente sono strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Anche in grado di appello si è costituito in giudizio il rag. Cascià, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per chiedere il rigetto dell’appello avversario. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno sostenuto che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi, sancendo in tal modo la regola della prevalenza, ai fini dell’accesso, del diritto alla difesa dei propri interessi sulle contrapposte esigenze di tutela della riservatezza, citando copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato favorevole alla tesi della prevalenza del diritto di accesso.

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo pienamente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Valenza, ha respinto l’appello proposto dalla Prefettura di Agrigento, condannando quest’ultima nuovamente  al pagamento delle spese giudiziali. Il CGA ha adoperato parole sferzanti nei confronti dell’Amministrazione appellante sostenendo che ” poichè il diritto di difendersi è un diritto fondamentale intangibile la condotta dell’Amministrazione che pretende di comminare una sanzione

compressiva di un diritto fondamentale quale è quello allo svolgimento del mandato politico utilizzando argomenti probatori che però intende tenere celati appare in contrasto non soltanto con le più elementari regole della logica,ma intrinsecamente contraddittorio e come tale viziato da eccesso di potere… e contrastante con il metodo democratico”.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA, confermativa di quella resa dal TAR. il Rag. Cascià avrà diritto di ottenere le copie degli atti richiesti aventi carattere riservato mentre la Prefettura di Agrigento dovrà pagare le spese giudiziali afferenti i due gradi di giudizio.