Ricorso al Tar

Come si ricorderà la Giunta camerale presieduta da Vittorio Messina aveva revocato l’ incarico di segretario generale all’avv. Salvatore Palillo e quest’ultimo aveva adito il Giudice del Lavoro chiedendo di annullare il provvedimento di revoca.

Nelle more del giudizio l’avvocato Palillo chiedeva il pensionamento anticipato per assistere il genitore affetto da handicap grave e veniva collocato in quiescenza; pertanto l’ente Camerale, tramite il proprio difensore avvocato Girolamo Rubino, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Tuttavia il Tribunale di Agrigento accoglieva parzialmente il ricorso dell’Avvocato Palillo , ritenendo fondata la censura inerente la presunta tardivita’ del Provvedimento di revoca, avvenuto asseritamente oltre il termina di novanta giorni utili ai fini del cd. Spoyl sistem, e dichiarava il diritto del ricorrente a ricoprire la carica di segretario generale fino alla data di collocamento a riposo.

Avverso la sentenza del tribunale proponeva appello l’ente camerale, sempre assistito dall’avvocato Girolamo Rubino, e la Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado rigettava le domande avanzate dall’avvocato Palillo.

Ma avverso la sentenza della Corte d’appello Di Palermo proponeva ricorso in Cassazione l’avvocato Salvatore Palillo; anche davanti la Corte di Cassazione si costituiva in giudizio l’ente camerale, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Nelle more del giudizio davanti la Cassazione il difensore dell’avvocato Palillo avanzava una richiesta risarcitoria di due milioni di euro alla camera di commercio, per asseriti danni biologici,morali e d’immagine subiti dal suo assistito; ma l’ente camerale non prendeva in considerazione alcuna proposta transattiva.

Da ultimo la Corte di Cassazione, condividendo le tesi dell’avvocato Rubino, ha respinto il ricorso dell’avvocato Palillo, condannando quest’ultimo anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro ottomila oltre accessori, oltre alla refusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Pertanto, per effetto della sentenza della corte di cassazione l’ente camerale nulla dovra’ corrispondere all’avvocato Palillo Mentre quest’ultimo dovra’ pagare Le spese giudiziali.