Accademia belle arti, sentenza giudice del lavoro

Il Sig. S.G. di 45 anni, titolare di un bar, era stato autorizzato alla rivendita secondaria di tabacchi in virtù di apposito patentino rilasciato nel 1968 e da allora sempre rinnovato. Con istanza del 2016 il titolare dell’esercizio chiedeva il rinnovo del predetto patentino; ma l’Ufficio dei Monopoli della sicilia rigettava l’istanza di rinnovo sulla base della circostanza che la zona interessata al rinnovo risultava sufficientemente servita essendovi una distanza di appena 91 metri tra il bar del richiedente ed altra rivendita di tabacchi, e tale distanza risultava inferiore alla distanza minima di metri 100 normativamente prescritta. Il titolare del bar conferiva incarico ad un tecnico al fine di verificare la distanza del proprio bar dalla rivendita più vicina, considerando il percorso minimo pedonale nel rispetto delle norme del codice della strada; veniva così accertato che l’esercizio commerciale in questione distava 125 metri dalla rivendita più vicina. Pertanto il titolare dell’esercizio avanzava un’istanza di riesame all’Agenzia dei Monopoli, che però non recedeva dalla precedente determinazione; ed allora il titolare adiva le vie legali, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, contro l’Agenzia dei monopoli, per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino. Il Tar Sicilia,Palermo, sezione Prima, su istanza degli avvocati Rubino e Piazza, con apposita ordinanza, ha disposto una verificazione al fine di accertare la distanza tra il bar del ricorrente e gli altri esercizi di rivendita di tabacchi ubicati nelle vicinanze, secondo le direttive impartite dall’Agenzia dei monopoli; in esito alla verificazione è stata depositata una relazione la quale ha concluso nel senso che si aveva il rispetto del requisito della distanza minima di 100 metri, sulla base del percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Pertanto il Tar Sicilia,Palermo,Sezione Prima, ritenendo fondata la censura formulata dagli avvocati Rubino e Piazza inerente l’assenza del presupposto del diniego, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza;per effetto delle pronunzia resa dal Tar il titolare del bar potrà continuare l’esercizio della rivendita di tabacchi mentre l’Agenzia dei monopoli pagherà le spese di verificazione.