La sig.ra C.M. Di 53 titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Favara, esercente l’attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti aveva chiesto alla Prefettura di Agrigento l’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni e prestatori di servizi (cd. White List) nel 2016; non avendo ricevuto alcun riscontro nel 2017 reiterava l’ Istanza e nel mese di dicembre del 2017 riceveva una nota di carattere interlocutorio.

Pertanto la signora proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza presentata; Il TAR accoglieva il ricorso ordinando alla Prefettura di provvedere sull’istanza e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese giudiziiali.

A questo punto la Prefettura rispondeva, negando l’iscrizione alla white list, ed emettendo un’informativa interdittiva basata su alcuni presupposti: la richiedente è figlia di C.C., pregiudicato per associazione mafiosa, sorella di C.G. Sottoposto ad una condanna di primo grado per associazione mafiosa e coniugata con S.S. Cui era stata irrogata una condanna in primo grado per associazione mafiosa. La signora C. M ha allora proposto un nuovo ricorso davanti al TAR Sicilia, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, contro la Prefettura di Agrigento per l’annullamento, previa sospensione, dell’informativa interdittiva.

In particolare gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di Potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, giacché il padre della ricorrente era deceduto nel 2015, il fratello della ricorrente era stato assolto in secondo grado con sentenza della Corte d’Appello di Palermo dall’accusa di associazione mafiosa ed infine il marito della ricorrente non risulta più convivente con la stessa essendo intervenuta una separazione legale tra i coniugi risalente al 2008.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Agrigento, con il patrocinio dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori. Il TAR Sicilia, Palermo, sezione prima, ritenendo fondare le censure formulate dagli avvocati Rubino e Marino, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; pertanto, alla luce dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR, nessun ostacolo si frappone all’iscrizione della ditta favarese nella white list.