Contrattualizzazioni odontodriatiche, Cga

L’Assessorato Regionale alla Salute, tramite Decreto emesso nel giugno di quest’anno, ha previsto per il quadriennio 2020/2023 di “contrattualizzare tutte le strutture accreditate e non contrattualizzate … assegnando un budget di ingresso pari a euro 50.000”, tale decisione è stata presa allo scopo di porre fine ai numerosi contenziosi pendenti e anche per adeguarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal CGA.

L’associazione CROAT e i titolari di taluni ambulatori odontoiatrici già contrattualizzati hanno impugnato dinnanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, il suddetto Decreto, proponendo al contempo un’istanza cautelare volta alla sospensione degli effetti del medesimo.

Atteso il rischio di non vedersi assegnato il budget in questione, i titolari di numerose strutture odontoiatriche site nei comuni di Agrigento, Sciacca, Menfi, Calamonaci Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Canicattì e Ravanusa, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino, si sono opposti a tale ricorso.

Con apposito atto di intervento in giudizio, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato la legittimità delle determinazioni prese dall’Assessorato della Salute, difatti la decisione di contrattualizzare le strutture odontoiatriche già accreditate risulta coerente con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ulteriormente protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito”.

Il T.A.R. Palermo, con ordinanza cautelare, ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale, affermando (tra l’altro) la legittimità della scelta dell’Assessorato della Salute di superare il criterio storico (che in passato agevolava le strutture contrattualizzate per prime). 

Atteso il rigetto dell’istanza cautelare, l’Associazione C.R.O.A.T. e i titolari degli studi odontoiatrici già contrattualizzati hanno deciso di appellare la succitata ordinanza.

Pertanto tramite ricorso in appello proposto innanzi al C.G.A., i succitati soggetti, hanno asserito che il giudice di Primo Grado abbia erroneamente ritenuto legittima la generalizzata assegnazione, disposta dall’Assessorato, di un budget pari a Euro 50.000 a tutte le strutture odontoiatriche non ancora contrattualizzate; ed inoltre, che in assenza di una decisione cautelare, la riduzione del budget per le strutture già accreditate (cioè le strutture degli appellanti) potrebbe comportare dei disservizi nell’assistenza sanitaria dai medesimi svolta.

Alla luce del succitato appello i titolari delle strutture odontoiatriche dell’agrigentino già intervenuti in primo grado, sempre difesi e rappresentati dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, hanno deciso di costituirsi anche nel giudizio di appello.

Pertanto tramite un’articolata memoria difensiva, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, oltre a riaffermare la legittimità delle determinazioni assunte dall’Assessorato, hanno eccepito l’insussistenza del rischio di pregiudizio irreparabile sostenuto dalla controparte, in quanto la potenziale riduzione del budget (pari al massimo al 15%) per le strutture già contrattualizzate non è idonea ad incidere sulle prestazioni erogate dalle strutture già contrattualizzate.

Infine, con Ordinanza del 08.09.2022, il C.G.A. – Presidente Rosanna De Nictolis –, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha respinto l’appello presentato dal C.R.O.A.T., ritendo infondate le tesi degli appellanti.

In conseguenza del rigetto il C.G.A. ha anche condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Per effetto della citata pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per la contrattualizzazione delle suddette strutture odontoiatriche da parte dell’A.S.P. di Agrigento.