A caccia con un fucile vietato

Il Dott. F.C., titolare di porto di fucile per uso caccia, presentava rituale istanza volta ad ottenere il rinnovo della predetta licenza detenuta da più di 12 anni.

La suddetta istanza, tuttavia, veniva respinta, prima, con decreto del Questore di Agrigento e, successivamente, a seguito di ricorso gerarchico, con decreto del Prefetto della Provincia di Agrigento.

Entrambi i provvedimenti venivano impugnati dal dott. F.C., dinanzi al T.A.R. Sicilia  – Palermo, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino.

Nelle more del giudizio, il Prefetto della Provincia di Agrigento disponeva in capo al dott. F.C. il divieto di detenzione di armi per le stesse ragioni poste a sostegno del precedente diniego all’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia.

Anche avverso il suddetto provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento, il dott. F.C. proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, sempre con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, chiedendone l’annullamento.

Con sentenza del 30 aprile 2019, il T.A.R. Sicilia Palermo – Sezione I, riuniti i due ricorsi proposti dal dott. F.C. li accoglieva e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.

Tuttavia, la superiore sentenza, ritualmente notificata e non impugnata, non veniva eseguita dall’Amministrazione prefettizia, non provvedendo quest’ultima al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia richiesto dal ricorrente.

A questo punto, il dott. F.C., nuovamente difeso dall’Avv. Girolamo Rubino, si vedeva costretto nuovamente ad agire in giudizio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia resa dal medesimo T.A.R. Palermo e, dunque, il rinnovo della licenza di porto di armi per uso caccia dallo stesso richiesto.

Anche tale ricorso veniva accolto dal T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Prima, che dichiarava l’obbligo della Prefettura di Agrigento ad adottare ogni atto  necessario per dare corretta esecuzione alla sentenza precedentemente resa dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, i giudici amministrativi, accogliendo integralmente le difese prospettate dall’avv. Rubino, hanno nominato, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di Palermo per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione della sentenza nel caso di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione prefettizia di Agrigento, condannata al contempo al pagamento delle spese processuali ed alla penalità di mora, per ogni violazione o inosservanza  successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Infine, la Questura di Agrigento, evitando in commissariamento, ha ottemperato la sentenza da ultimo resa dal T.A.R. e ritenendo sussistenti in capo al dott. F.C. dei presupposti soggettivi normativamente prescritti, ha rinnovato  la licenza di porto di armi per uso caccia.