Il Sig. C.C. di 55 anni, di Campobello di Licata , aveva ricevuto un diniego da parte della Prefettura di Agrigento inerente la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza a causa del contesto parentale, “stante l’affiliazione del padre e dello zio ad organizzazione mafiosa, ancorchè deceduti”. Avverso il provvedimento di diniego veniva proposto un ricorso giurisdizionale contro l’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, lamentando la violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Ed invero l’Avvocato Rubino ha censurato il provvedimento di diniego impugnato, citando all’uopo giurisprudenza del Consiglio di Stato, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge n. 65 del 1986, secondo cui l’attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza è subordinata al mero accertamento della sussistenza dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, segnatamente a) godimento dei diritti civili e politici b) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; ne consegue che, ogni qual volta il soggetto sia in possesso dei requisiti suindicati, il Prefetto è tenuto a conferire all’interessato la qualifica di agente di P.S., non residuando in capo all’Autorità prefettizia alcun potere discrezionale. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento, ed il Ministero dell’Interno,in persona del Ministro, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, sottolineando l’asserita gravità delle notizie acquisite relative all’appartenenza del ricorrente a famiglia i cui componenti sono sospettati di appartenere ad organizzazione mafiosa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo integralmente la censura formulata dall’Avvocato Rubino, nel senso di ritenere tassativa l’elencazione della cause di esclusione dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza normativamente prevista, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA, il ricorrente avrà diritto al riconoscimento retroattivo della qualifica di agente di p.s., a far data dalla domanda, con i relativi benefici economici, e potrà avanzare anche richiesta di indennizzo ai sensi della cd. legge “Pinto”, per l’eccessiva durata del giudizio, protrattosi complessivamente per oltre undici anni, in violazione dei principi sanciti dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.