Con atto di citazione, il dott. G. L.R., Dirigente dell’Agenzia delle Entrate, originario di Campobello di Licata (AG), conveniva in giudizio, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, il proprio Ente datore di lavoro per sentir dichiarare la nullità e/o l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione emesso nei suoi confronti ed avente ad oggetto il recupero di un credito, pari a circa 10.000 euro, ritenuto indebitamente percepito dallo stesso a titolo di acconto della retribuzione di risultato per l’anno 2013.

La pretesa restitutoria avanzata dall’amministrazione convenuta traeva origine da una valutazione negativa della performance dirigenziale del dott. G. L.R. in ragione di un asserito mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione allo stesso assegnati.

In giudizio, i legali del Dirigente, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, ribadivano l’illegittimità della suddetta valutazione redatta dall’ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, dott. A. G., ciò anche per la mancata astensione di quest’ultimo dal valutare la performance del dott. G. L.R. in ragione del rapporto fortemente conflittuale fra i due, come previsto dallo stesso Codice di Comportamento del Personale dell’Agenzia delle Entrate.

Il dott. G. L.R., infatti, era stato destinatario di una pluralità di atti vessatori, accertati con sentenza del Tribunale di Enna, di recente confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, da parte dei vertici regionali dell’amministrazione resistente, tra cui lo stesso ex Direttore Regionale, autore della contestata relazione negativa, predisposta, in ogni caso, quando oramai lo stesso ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate era già stato collocato in quiescenza, come rilevato in giudizio dalla difesa del dott. G. L.R.

Il Tribunale di Palermo, ritenendo condivisibili le difese articolate dagli avvocati Rubino e La Loggia, ha dichiarato nullo il provvedimento di ingiunzione emesso nei confronti del Dirigente dell’Agenzia delle Entrate, dott. G. L.R., il quale, pertanto, per effetto della suddetta pronuncia, non dovrà restituire la somma, pari a circa 10.000 euro, percepita dallo stesso a titolo di acconto della retribuzione di risultato per l’anno 2013.

Con la medesima pronuncia, il Tribunale di Palermo ha, altresì, condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del dott. G. L.R., delle spese del giudizio.