Canicattì, finanziamento bloccato per presunte infiltrazioni mafiose: CGA annulla il provvedimento della prefettura di Ag

Il Sig. F.R di Canicattì, conduce in forma individuale a far data dal 1992 un’azienda agricola sita a Butera comune della provincia di Caltanissetta; nell’esercizio della propria attività, l’imprenditore canicattinese ha chiesto ed ottenuto finanziamenti pubblici a valere sulle misure del PSR
2007/2013, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

Nell’anno 2011 in particolare veniva concesso un
contributo pari ad € 349.490,00. Senonchè l’amministrazione regionale, con successivo provvedimento, adottato a ben tre anni di distanza rispetto alla concessione del predetto contributo, avviava il procedimento di revoca della oncessione accordata, in ragione di un’informativa antimafia
interdittiva resa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti del Sig. F.R
Avverso il provvedimento di revoca nonché l’informativa antimafia
veniva proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia
Palermo.

Nelle more, il Sig. F.R al fine di sgravare la propria posizione e
sollecitare una nuova disamina dei fatti posti a fondamento del
provvedimento interdittivo, avanzava documentata richiesta di
aggiornamento dell’informativa ex art. 91 co. 5, D.lgs. 6 settembre
2011 n. 159, adducendo fatti nuovi favorevoli rispetto a quelli vagliati al
momento dell’adozione dell’informativa

E tuttavia la Prefettura di Agrigento sulla scorta di valutazioni
totalmente non condivisibili ed errate, confermava integralmente il
presunto giudizio di permeabilità mafiosa di cui alla precedente
informativa interdittiva, ribadendo una pretesa attualità delle
circostanze fattuali poste a fondamento del primo provvedimento
interdittivo.

Nessuna valutazione veniva invero effettuata in ordine alle circostanze
favorevoli rassegnate dal Sig. F.R nella propria istanza di
aggiornamento, e nessuna idonea verifica della persistente attualità dei
fatti posti a fondamento dell’ informativa adottata.

La Prefettura di Agrigento ha peraltro fondato sia la prima informativa
interdittiva, sia il rigetto dell’aggiornamento, su una presunta
cointeressenza tra il Sig. F.R ed alcuni componenti del proprio nucleo
familiare ritenuti contigui alla criminalità organizzata, assumendo che i
normali e naturali rapporti affettivi con i propri familiari implicassero
necessariamente e obbligatoriamente la comunanza di interessi
economici, valorizzando ed incentrando quindi l’ informativa interdittiva
esclusivamente sui vincoli di parentela intercorrenti tra il Sig. F.R e
alcuni familiari che, invero nessuna posizione neanche in via di mero
fatto ricoprivano all’interno dell’azienda del medesimo.

Anche avverso il nuovo provvedimento adottato in esito alla richiesta di
aggiornamento il Sig. F.R si vedeva costretto a proporre motivi aggiunti
di ricorso evidenziandone i ridetti profili di illegittimità.

Il giudice adito in prime cure ha tuttavia respinto il ricorso proposto,
ritenendo l’informativa prefettizia immune dai vizi denunciati,
assumendo verosimile una presunta cointeressenza tra il Sig. F.R ed i
componenti del proprio nucleo familiare.

Siffatta decisione di primo grado è stata integralmente riformata dai
giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa aditi in appello dal Sig.
F.R con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri;
Con la sentenza n 165/2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa,
accogliendo le difese spiegate dai suddetti legali Rubino e Alfieri, ha
disposto l’annullamento sia del provvedimento interdittivo sia del
provvedimento di revoca del contributo già erogato in favore dell’imprenditore agricolo di Canicattì, ritenendo che il provvedimento interdittivo non fosse suffragato da elementi indiziari idonei a ritenere sussistente un pericolo di condizionamento mafioso della ditta individuale di cui il Sig. F.R è titolare, e ribadendo altresì il principio secondo cui “oltre al mero rapporto familiare (parentela, coniugio, affinità) occorre il concorso di ulteriori elementi, ossia di un quid pluris tale da poter dare effettiva consistenza al pericolo d’infiltrazione mafiosa, rendendolo verosimile.

E nel caso in esame il Consiglio di giustizia amministrativa,
condividendo la difesa degli avv.ti Rubino e Alfieri, ha ritenuto
insussistenti quegli elementi tali, nel loro complesso, da fornire
obiettivo fondamento alla possibilità che l’attività d’impresa possa
agevolare le attività criminali, o esserne in qualche modo condizionata.

Per effetto di tale decisione il Sig. F.R potrà beneficiare del contributo
concesso che, ove recuperato, avrebbe causato un sicuro tracollo
finanziario e la cessazione dell’attività .

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Published by
Pietro Geremia