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Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo svariati anni sono giunte, lo scorso dicembre, le sentenze per due importanti contenziosi.

Per la prima, in seguito alle notizie di stampa apparse nei giorni scorsi, occorre fare alcune precisazioni: si tratta del contenzioso che riguarda l’occupazione di un’area privata per la realizzazione di via Pirandello.

Il Comune di Canicattì, infatti, nell’anno 1985, occupò ed irreversibilmente trasformò un’area privata per i lavori suddetti

Nel dicembre del 2012 i proprietari dell’area citarono in giudizio l’Ente comunale, innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione, quantificato in €.117.940,00, pari al valore di mercato dell’area, ritenuta da parte attrice edificabile.

L’Ente comunale si è difeso con il patrocinio dell’Avvocatura interna all’Ente, che in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel merito la infondatezza della domanda per intervenuta usucapione ed in subordine l’eccessiva quantificazione della misura del risarcimento, avendo l’area natura non edificabile.

Nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento fu disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale di Agrigento, dopo avere disposto C.T.U., che ha accertato la natura non edificabile dell’area occupata e ne ha determinato il valore di mercato in €. 26.443,12, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione ed il giudizio fu riassunto dai proprietari innanzi al TAR di Palermo che, con sentenza del dicembre 2020, ha condannato l’Ente comunale alla restituzione dell’area, salva la possibilità per il Comune di adottare il provvedimento di acquisizione sanante.

Il TAR Sicilia di Palermo, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Ente comunale ha riconosciuto la natura non edificabile dell’area occupata e, benché l’occupazione illegittima risalga al 1985, ha riconosciuto alle controparti il risarcimento del danno solo in misura pari al 5% del valore di mercato, da determinare tenuto conto della natura non edificabile dell’area, per ogni anno di occupazione illegittima, calcolato a partire dal 14/12/2012, data di introduzione della causa, compensando le spese di giudizio.

Sempre nella stessa giornata ci è pervenuta la sentenza, completamente favorevole, anche per il secondo contenzioso che, invece, parte nel 2010.

I proprietari di alcuni terreni espropriati dall’Ente comunale nell’ambito di una procedura avviata negli anni 80 per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica, proposero ricorso innanzi al TAR di Palermo, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, a partire dal 17 dicembre 2010 e sino alla effettiva retrocessione parziale dei terreni espropriati e non utilizzati dall’Ente comunale, nella misura annua non inferiore ad € 12.952,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 17 dicembre 2010 fino all’effettiva retrocessione.

Il TAR di Palermo, con sentenza del dicembre 2020, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Ente comunale, patrocinato in giudizio dall’Avvocatura interna all’Ente, ed in particolare l’eccezione di intervenuta decadenza e di infondatezza della domanda, ha rigettato le richieste dei ricorrenti che adesso dovranno pagare al Comune le spese di giudizio.

“Una cronistoria dettagliata motivata dall’intenzione di fare chiarezza sulla vicenda”. Il sindaco Ettore Di Ventura