Visto l’incremento dei casi di positività in Città il sindacodi Canicattì Vincenzo Corbo ha emesso stamani l’ordinanza sindacale n. 118/2021 con la quale ORDINA che vengono osservate le seguenti disposizioni con decorrenza immediata:
a) MISURE ANTICONTAGIO: obbligo utilizzo mascherina da indossare continuativamente a protezione delle vie respiratorie sia all’aperto che all’interno. Considerato che in prossimità delle attività commerciali e dei numerosi pubblici esercizi, si registra, specie in occasione delle festività e nei fine settimana, eccessiva presenza di persone che contemporaneamente affollano la strada, allo scopo di prevenire il rischio di diffusione dei contagi da virus Sars- Cov 2, tale obbligo di indossare costantemente la mascherina a protezione delle vie respiratorie si applica durante l’arco della giornata dalle 10 alle 02 del giorno successivo, a tutti coloro che transitano o stazionano nelle suddette vicinanze.
Coloro che assistono a manifestazioni statiche regolarmente autorizzate che si svolgono all’aperto nel territorio comunale hanno l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie.
La polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, o anche in funzione preventiva;
b) ATTIVITÀ COMMERCIALI Nei centri commerciali, intesi sia come grandi che come medie strutture di vendita, ogni attività commerciale, sia essa esercizio di vicinato, pubblico esercizio, supermercato, attività artigianale, deve essere esposto all’ingresso del punto di vendita il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nello stesso e gli ingressi dei clienti devono essere contingentati al fine di mantenere le presenze entro il limite indicato. Tale obbligo vale anche per gli spazi comuni delle gallerie commerciali e nei percorsi interni, in cui, in base alle dimensioni degli spazi stessi, devono essere comunque regolati gli accessi al fine di non determinare pericolose concentrazione di persone. La mancanza del suddetto cartello costituisce specifica violazione del contenuto del presente provvedimento. Nelle aree mercatali, sia al chiuso che all’aperto – mercatini natalizi, mercati rionali, mercato civico, mercato campagna amica, mercato ortofrutticolo ecc., stante il previsto aumento di clienti legato agli acquisti tipici delle feste natalizie, è fatto obbligo a tutti di indossare le mascherine a protezione delle vie respiratorie.
c) SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al chiuso sia ai clienti seduti ai tavoli che in piedi al bancone è invece consentito solo ai clienti dotati di una Certificazione Verde valida (Green pass rafforzato) o a quelli che ne siano esenti.
È fatto obbligo all’esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso della suddetta certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo o consuma all’interno del locale, ovvero in un’area chiusa di pertinenza del locale stesso. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d’aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;
Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e di poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale nelle attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l’esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli spazi all’aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;
Sul suolo pubblico concesso all’esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo; Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all’esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande; Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani; Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici;
Con specifico riferimento all’obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, gli elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni e il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze; Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l’uso.
d) CINEMA E TEATRI : al fine di garantire il mantenimento dell’obbligo di mascherina correttamente posizionata a copertura delle via aeree, al chiuso delle sale non è consentito il consumo di alimenti o bevande per non esporre gli spettatori circostanti al rischio di un possibile contagio.
e) MISURE SPECIFICHE PER IL 24 E IL 31 DICEMBRE Salvo diversi e più rigorosi provvedimenti disposti daIle autorità centrali o territoriali, o da disposizioni locali che si rendano necessarie per contrastare la diffusione del contagio, il 24 dicembre, in cui per consuetudine prima dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria si registravano assembramenti nei pubblici esercizi, dalla mattina fino alla vigilia della cena di Natale, gli esercenti sono richiamati al rispetto rigoroso della capienza massima prevista per ogni singola attività; La sera di Capodanno, nei cenoni o eventi similari organizzati da pubblici esercizi, attività di ristorazione, circoli ricreativi (per i propri associati) e assimilati, non sono ammessi i trattenimenti danzanti; i trattenimenti musicali potranno svolgersi nel rispetto rigoroso dei dettami di cui all’ordinanza n.48 del 14 giugno 2021, ma in deroga all’orario previsto dovranno cessare entro le ore 01 del 1 gennaio 2022.
Nei suddetti cenoni il numero massimo dei clienti ammessi deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale dovrà corrispondere ai limiti di capienza dello stesso riportati nel cartello affisso all’ingresso dell’attività medesima, calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d’aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;
La polizia locale è tenuta ad intensificare i controlli sul rispetto delle sopra citate prescrizioni; In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte per legge.
Inoltre, a carico del legale rappresentante dell’attività, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:
- per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell’attività per cinque giorni;
- per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell’attività per dieci giorni;
- per la terza violazione si dispone la chiusura dell’attività per quindici giorni;
- dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per trenta giorni;