L’amministrazione comunale di Canicattì, guidata dal sindaco Ettore Di Ventura, quale autorità comunale di Protezione civile, ha emesso un’ordinanza con la quale si stabilische che, durante il periodo compreso tra il 15 Giugn0 ed il 15 Ottobre è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni agrari e cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi ferroviarie ricadenti sul territorio comunale di: • accendere fuochi di ogni genere; – usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; – fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette elo compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; – esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio; – parcheggiare a contatto con l’erba secca; I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati. di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di vincite e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2017 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica: La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché ‘in prossimità dì fabbricati di impianti ed in prossimità di lotti interclusi, dì confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. L’obbligo della fascia protettiva si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori cd i conduttori di agiturismi, alberghi e strutture ricettive. Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrd preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n°42 del 5.05.2009, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato; I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore mt. 21,00: I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature. di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille; detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a int. 10,00. SANZIONI I) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 155,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada; 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di Euro 50,00. ai sensi dell’art. 255 del Divo n. 152/2006, nonché le sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana; 3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa previste dal vigente regolamento comunale per i fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione incendi, nonché le sanzioni penali previste dal vigente codice penale.