Canicattì

Al fine di limitare il contagio dal virus Covid-19 (Coronavirus) l’amministrazione comunale di Canicattì, secondo quanto previsto dal DPCM 08.3.2020 e dall’Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020, relative alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 emessa dal presidente della regione Sicilia.

Ha previsto quanto segue:

Manifestazioni sospese: Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogniluogo, sia pubblico che privato.

Attività sospese : Sono sospese le attività di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e luoghi assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Bar e Ristorazione : Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentita, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Attività commerciali: E’ fortemente raccomandato, presso gli esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentale o comuqnue idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sport: Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Centri sportivi: In aggiunta alle misure di cui al DPCM dell’08 marzo 2020, è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri benessere.

Attività didattiche: Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 65/2017 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Luoghi di culto: L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tar loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Persone anziane: E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comuqnue luoghi affollati nei quali nons ia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Febbre e problemi respiratori: Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5 C°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Misure di prevenzione: In tutti gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore transito, devono essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie e devono essere messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Isolamento domiciliare: Chiunque, a partire dal 14° giorno antecedente la data della presente ordinanza, abbia sostato nei territori della regione Lombardia e delle poovince di : Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al Comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonchè al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Davide Difazio, giornalista iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco pubblicisti Sicilia, dal 09/05/2003 N° di tessera 098283, protagonista di diverse trasmissioni televisive in Rai e Mediaset ha collaborato con diverse testate giornalistiche nazionali ottenendo risultati lusinghieri. Fondatore della testata giornalistica Siciliareporter.com, in pochi anni , è riuscito a far diventare il portale un importante punto di riferimento per l'informazione siciliana.