Tar Sicilia

Riceviamo e pubblichiamo.

Il sig. F.R. 52 anni di Canicattì, titolare di una azienda agricola , otteneva dei finanziamenti pubblici a valere sulla misura 1.2.1 bando 2009 prima sottofase del PSR 2007/2013, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

In particolare  l’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- dipartimento regionale dell’agricoltura approvava l’istanza di finanziamento presentata dall’imprenditore di Canicattì, per l’effetto disponendo la concessione del contributo pari a circa 300.000 euro.

Il progetto veniva  realizzato interamente dal sig. F.R. con  effettuazione del relativo collaudo dei lavori da parte dei tecnici dell’assessorato competente
Senonchè la medesima amministrazione regionale, con successivo provvedimento adottato a ben sei anni di distanza rispetto dalla realizzazione dei lavori e dall’effettuazione del relativo collaudo, comunicava al sig. F.R. il provvedimento di revoca del contributo, richiedendo altresì il rimborso delle somme in concreto erogate, in ragione dell’intervenuta informativa antimafia interdittiva resa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti dell’imprenditore di Canicattì.

Pertanto il sig. F.R. proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per l’annullamento del provvedimento di revoca del contributo.

In particolare gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato il provvedimento impugnato censurando la violazione degli art. 92 e 94 del D.Lgs. 159/2011, considerato che le opere oggetto del contributo revocato erano state eseguite ed ultimate ben prima dell’adozione del provvedimento di revoca e che al momento dell’adozione del decreto concessorio nonché al momento dell’erogazione dell’ultimo SAL in esito all’accertata ultimazione delle opere, nessun provvedimento interdittivo era stato adottato nei confronti del sig. F.R.

Inoltre i citati difensori  hanno rilevato come da ultimo il provvedimento interdittivo su cui si fondava l’impugnata revoca del contributo fosse stato annullato con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Marino,  ha accolto il ricorso dell’imprenditore di Canicattì ed ha annullato il provvedimento di revoca del contributo.

Pertanto, per effetto del provvedimento reso dal TAR, l’imprenditore di Canicattì non dovrà restituire all’amministrazione regionale l’importo del finanziamento erogato pari a circa trecentomila euro.