Con bando ritualmente pubblicato, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica bandiva un concorso pubblico per il reclutamento di sei Istruttori direttivi dell’Ufficio stampa della Regione Siciliana.

La sig.ra L. P., giornalista quarantanovenne, partecipava alla menzionata procedura concorsuale svolgendo, nell’ottobre del 2019, la prima prova scritta del concorso consistente in un test a risposta multipla. Nel dicembre dello stesso anno, a seguito della correzione del test in questione, venivano pubblicati gli esiti della prova concorsuale che attestavano l’esclusione della sig.ra L.P., in quanto la stessa aveva ottenuto un punteggio che, per l’errore relativo ad una sola domanda, non consentiva il superamento della prima prova del concorso.

La sig.ra L.P., dunque, presentava richiesta di accesso agli atti del concorso, al fine di prendere visione dei verbali della Commissione d’esame ed in particolare della correzione del proprio elaborato operata dall’Amministrazione.

A seguito del rilascio della documentazione richiesta emergeva come alcune domande fossero state formulate e corrette erroneamente e come certuni argomenti oggetto di prova fuoriuscissero dal programma di materie indicato dal bando di concorso. A questo punto la sig.ra L.P. proponeva ricorso davanti al TAR Palermo, sostenendo l’illegittima formulazione e/o correzione di svariati quesiti somministrati nell’ambito della prima prova del concorso in questione.

Con ordinanza del febbraio 2020, il TAR Palermo, pur confermando implicitamente l’illegittima correzione di una domanda (la n.54), respingeva la richiesta di ammissione alla seconda prova proposta dalla sig.ra L.P. Pertanto, la sig.ra L.P., assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, proponeva ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e, conseguentemente, l’ammissione alla seconda prova del concorso per Istruttore direttivo dell’Ufficio stampa regionale.

In particolare, l’Avv. Rubino sosteneva l’erronea formulazione e/o correzione di 4 quesiti e l’estraneità alle materie indicate dal bando di 7 domande, evidenziando come la modifica del punteggio anche di una sola domanda, per la sig.ra L.P., sarebbe risultata decisiva ai fini del superamento della prima prova.

Con Decreto del 24.03.2020, il Presidente del CGA ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’Assessorato delle Autonomie Locali di chiarire se la risposta data dalla sig.ra L.P,. ad uno dei quesiti (il n. 54) potesse ritenersi esatta e, in caso positivo, quali effetti avrebbe avuto una tale correzione sul punteggio della sig.ra L.P. In data 09.04.2020, l’Assessorato in questione ha dato parziale adempimento all’ordine disposto dal Presidente del CGA, mancando di dimostrare l’erroneità della risposta data dalla sig.ra L.P. al quesito in questione.

Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, ha accolto, con Ordinanza del 24.04.2020, l’appello cautelare presentato dalla sig.ra L.P, riformando la pronuncia del Tar Palermo e sospendendo il provvedimento di esclusione dal concorso. Per effetto della suddetta pronuncia, l’Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica dovrà consentire alla sig.ra L.P. di partecipare alla seconda prova del concorso che si terrà in via suppletiva entro i prossimi 60 giorni .