Nel 1982, la sig.ra C.A. di Sciacca richiese il condono edilizio per un immobile costruito entro 150 metri dalla costa. Dopo oltre trent’anni, il Comune di Sciacca respinse la richiesta, citando l’insanabilità dell’immobile secondo l’art. 15 della l.r. 78/76, poiché l’opera era stata realizzata dopo il 31/12/76 nella fascia costiera protetta.

In risposta, la proprietaria, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, presentò ricorso alle autorità di Giustizia amministrativa, contestando il diniego.

Gli avvocati sottolinearono l’illegittimità del provvedimento, argomentando che doveva applicarsi il limite dei 100 metri del Piano Comprensoriale n. 6, poiché l’immobile, pur entro i 150 metri, era distante oltre 100 metri dalla costa.

Sollevarono anche dubbi sulla costituzionalità dell’art. 2 della legge regionale 15/91, che estendeva retroattivamente il vincolo dei 150 metri dalla data di entrata in vigore della legge regionale 78/76.

Di fronte a queste argomentazioni, il CGA ritenne meritevoli di ulteriori approfondimenti le questioni di incostituzionalità sollevate, e in una sentenza preliminare ha indicato l’intenzione di deferire la questione all’esame della Corte Costituzionale, specificamente riguardo l’art. 2, comma 3, della l.r. 15/91 e, in subordine, dell’art. 23 della l.r. 37/85.

Di conseguenza, la Consulta esaminerà la questione relativa all’applicazione del vincolo dei 150 metri sulla proprietà costiera.