I coniugi A.S. e D.C. hanno presentato al Comune di Burgio una richiesta di titolo edilizio in sanatoria per opere di ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato rurale.

Tuttavia, il Comune ha respinto la concessione, sottolineando la mancanza di consenso tra i comproprietari, indicando la necessità di un titolo di proprietà esclusiva.

A seguito del rifiuto, i coniugi A.S. e D.C. hanno impugnato la decisione davanti al T.A.R. Sicilia – Palermo, sostenendo che il responsabile dell’abuso può richiedere la concessione edilizia in sanatoria senza il consenso degli altri comproprietari.

Il Sig. M.C., come comproprietario, ha preso parte nel giudizio, sostenendo il rigetto del ricorso e richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A., che sostiene la necessità di consenso, almeno implicito, di tutti i comproprietari per il rilascio del titolo in sanatoria.

Il T.A.R. Sicilia Palermo, concordando con gli avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha confermato la legittimazione del Sig. M.C. nell’intervenire nel giudizio e respinto il ricorso dei coniugi A.S. e D.C., ribadendo il principio del consenso implicito di tutti i comproprietari per la concessione in sanatoria.