Campagna polizia contro FAKE NEWS

Fake news: non esiste una disciplina specifica che riguarda la creazione e la condivisione su Internet. Tuttavia spesso la notizia falsa è strumentale alla commissione di una serie di illeciti che sono, potenzialmente, infiniti. Abbiamo riassunto i principali con l’aiuto dell’avvocato Guido Scorza, docente di Diritto delle nuove tecnologie. Nei giorni scorsi la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha smentito una notizia falsa che riguarda la sorella morta da anni. Che cosa rischia chi l’ha creata? Si tratta di una notizia falsa diffamatoria, cioè diretta a offendere la reputazione altrui. La persona offesa – o, nel caso specifico, i suoi eredi – potrebbe rivolgersi non solo al giudice civile ma anche a quello penale. Essenziali, in questo caso, diventano dolo e colpa del soggetto che commette l’illecito: voleva ottenere quel risultato, oppure ha accettato il rischio di ottenerlo non verificando la notizia che stava dando con la necessaria attenzione. Il reato cui si fa riferimento è disciplinato dall’articolo 595 del codice penale che per la diffamazione a mezzo stampa, pubblicità, o atto pubblico prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro. “Anche se, per fortuna, è raro che la condanna imponga il carcere”, precisa Scorza. E il pensionato che ha condiviso la notizia? Dato che il soggetto non si è limitato a condividere la notizia, ma ha aggiunto un commento denigratorio nei confronti della persona oggetto dell’articolo, anche in questo caso potrebbe sussistere il reato di diffamazione. “Ma l’autore del commento – spiega Scorza – può dimostrare di essersi limitato a esprimere una propria opinione sulla base di una notizia che appariva verosimile, anche se poi si è rivelata falsa, e quindi di non poter essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione”. Invece nel caso della semplice condivisione, senza commento, non si commette un illecito a meno che non venga provata la consapevolezza, all’atto della condivisione, del carattere falso della notizia. Prevediamo le possibili conseguenze per diversi tipi di fake news: “L’impresa X sfrutta i bambini”, o “la cura del medico X non funziona”. Si tratta di una fake news che lede l’immagine di un’azienda o di una persona. L’azienda o il soggetto leso potrebbero rivolgersi al giudice civile per chiedere il risarcimento dei danni. L’ammontare del risarcimento è valutato in base al danno subito. “C’è una bomba nello stadio”. È una notizia falsa che ricade nell’ambito del procurato allarme. L’articolo 658 del codice penale prevede che: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516”. Che succede se diffondo informazioni non veritiere sul conto di un’altra persona? Se qualcuno associa all’identità di una persona un attributo che non è reale ne viola l’identità personale, cioè il diritto a essere riconosciuti per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza. In questo caso il soggetto leso ha due possibilità diverse: o chiedere un risarcimento dei danni; o un’azione di tipo amministrativo di fronte al Garante privacy che può sanzionare pecuniariamente la persona che ha diffuso l’informazione se non ha provveduto a rimuoverla o correggerla entro quindici giorni dalla segnalazione da parte dell’interessato. E se creo una notizia chiedendo di donare soldi a un falso numero di beneficenza? Si configura il reato di truffa che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1031. Esistono, quindi, abbastanza tutele? E che cosa ne pensa del ddl Gambaro (attualmente assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato)? “I disincentivi esistono, al pari degli strumenti riparatori”, conclude Scorza. “Interventi legislativi diretti a fare di tutta l’erba un fascio, come quello proposto dalla senatrice Adele Gambaro, possono determinare un pericoloso chilling effect disincentivando anche la condivisione di notizie vere e determinando un sacrificio in termini di condivisione delle idee e libertà di espressione”.

Fonte: Repubblica.it (http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/04/20/news /fake_news_quali_rischi_per_chi_pubblica_e_condivide-163467152/?refresh_ce)