Azienda agricola

Un’Azienda Agricola con sede a Favara ha inoltrato una domanda relativa alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto del valore di quasi un milione di euro.

L’Assessorato dell’Agricoltura ha dichiarato inammissibile la suddetta domanda, asserendo che la documentazione comprovante la cantierabilità sarebbe stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il legale rappresentante della società, pertanto, proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione della domanda della società ricorrente.

In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato, rilevando che il termine per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità giammai potrebbe decorrere dalla mera pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Si è costituito in giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Il TAR, in sede cautelare, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo “l’efficacia: della clausola del bando che fa decorrere il termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non della definitiva”.

A seguito della suddetta ordinanza, la ditta ricorrente è stata inserita con riserva nell’elenco delle domande finanziabili con un punteggio pari a 70.

Successivamente, l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento, nel riesaminare la documentazione prodotta dall’Azienda Agricola, ha proceduto – in autotutela – a sottrarre 6 punti originariamente assegnati e relativi alla dimensione economica dell’azienda.

Pertanto, con appositi motivi aggiunti di ricorso, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nell’interesse della suddetta Azienda Agricola – hanno contestato la detrazione del suddetto punteggio, rilevando che, ai sensi dell’art. 21 novies della l. n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari.

All’udienza di merito, il TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso principale, ritenendo illegittime le disposizioni del bando che “facevano decorrere il termine per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria”.

La medesima sentenza (in accoglimento dei secondi motivi aggiunti di ricorso) ha ritenuto illegittimo l’atto con il quale la P.A. ha sottratto all’Azienda Agricola i 6 punti originariamente attribuiti, rilevando come tale provvedimento è stato adottato oltre “il termine massimo di 18 mesi; non è stata effettuata alcuna comparazione tra interesse pubblico e privato; sono state violate le garanzie procedimentali”. Per effetto della sentenza, la suddetta azienda agricola verrà definitivamente inserita nell’elenco delle istanza finanziabili e alla stessa verrà assegnato un punteggio complessivo pari a 70.