La disciplina prevista dal d.lgs n. 139/2015, recependo la direttiva comunitaria n. 34/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Le nuove disposizioni si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali. Sono escluse le imprese senza fini di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza. È possibile sintetizzare gli aspetti salienti della riforma di bilancio 2016 come segue: semplificazione: gli effetti della riforma riguardano tutti i tipi d’impresa, secondo la classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese, anche se i più rilevanti interesseranno le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il carico degli adempimenti amministrativo-contabili cui sono tenute. In particolare, viene alleggerita per le microimprese l’incombenza della redazione del bilancio, sollevandole dall Il bilancio d’esercizio post riforma contabile La disciplina prevista dal d.lgs n. 139/2015, recependo la direttiva comunitaria n. 34/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Le nuove disposizioni si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali. Sono escluse le imprese senza fini di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza. È possibile sintetizzare gli aspetti salienti della riforma di bilancio 2016 come segue: semplificazione: gli effetti della riforma riguardano tutti i tipi d’impresa, secondo la classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese, anche se i più rilevanti interesseranno le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il carico degli adempimenti amministrativo-contabili cui sono tenute. In particolare, viene alleggerita per le microimprese l’incombenza della redazione del bilancio, sollevandole dall’obbligo di compilare la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario; schemi di bilancio: sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) ed è obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio; principi di redazione, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e le informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione; esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa; esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca”; nuovi schemi di bilancio. In conclusione i bilanci, alla luce delle nuove disposizioni normative, si suddividono secondo questa disposizione: bilancio super abbreviato per le microimprese; bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni; bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni. Calogero Gallo Dottore Commercialista