L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Avviso n. 8 del 2016 indiceva una procedura volta alla realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia e finalizzata a finanziare le attività formative della Regione.                                                                                                        

Alla detta procedura tra gli altri partecipava l’Ente di formazione professionale Centro Studi Pirandello di Bivona, ma tuttavia l’amministrazione regionale ne respingeva l’istanza di partecipazione.

Avverso tale diniego faceva, quindi, seguito un contenzioso che si concludeva con la dichiarazione di ammissibilità dell’istanza presentata dal Centro di formazione.

Al contempo, il Centro Studi Pirandello, unitamente ad altri Enti di formazione, impugnava il menzionato Avviso innescando un vastissimo contenzioso che veniva definito solamente nel 2020 con l’imposizione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione regionale soccombente di modificare alcuni parametri di valutazione incidenti sull’attribuzione dei punteggi ai progetti.

Pertanto, in ossequio a quanto stabilito dai Giudici Amministrativi, l’Amministrazione regionale procedeva alla rimodulazione dei criteri di valutazione ed approvava una nuova graduatoria dei progetti ammessi ai finanziamenti, tra i quali, pur tuttavia, non figuravano i progetti presentati dal Centro Studi Pirandello, in quanto avevano ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito dall’ultimo progetto ammesso in graduatoria.

Ebbene, a seguito di un controllo il Centro Studi Pirandello si avvedeva che la propria domanda di partecipazione presentava un’indicazione non corretta e che proprio tale errore aveva determinato l’attribuzione di un punteggio erroneo ad i progetti presentati.

Pertanto, alla luce del fatto che la correzione del punteggio avrebbe determinato l’ottenimento di un posto utile nella graduatoria finale per accedere al finanziamento, il Centro Studi Pirandello invitava l’Amministrazione regionale ad operare la correzione dei punteggi attribuiti ai progetti. Tale richiesta, però, veniva respinta dall’Amministrazione, la quale asseriva di non poter procedere alla correzione dei punteggi, in quanto impossibilitata a convocare nuovamente la Commissione di selezione.

Ebbene, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, il Centro Studi Pirandello proponeva ricorso innanzi al Giudice Amministrativo al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti lesivi, nonché l’incremento e la corretta attribuzione del punteggio spettante che avrebbero permesso l’ammissione al finanziamento regionale.

Nel corso del giudizio gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziavano la fondatezza delle proprie pretese, nonché come l’Amministrazione regionale non avrebbe potuto denegare un atto dovuto come la mera correzione di un punteggio solo perché non consentito dalla piattaforma informatica.

Ebbene, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dapprima accolto l’istanza cautelare proposta dal Centro Studi Pirandello e con sentenza del 23 gennaio 2023 ha ritenuto fondato l’appello proposto in ordine all’obbligo sussistente in capo all’amministrazione regionale alla correzione della scheda presentata dal Centro ed all’assegnazione del relativo punteggio.

Pertanto, in esecuzione della suddetta sentenza l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale dovrà attribuire i punti aggiuntivi spettanti e collocare il Centro Studi Pirandello nella graduatoria degli Enti ammessi al finanziamento.