Truffa su contributi bando comunitario

Il Sig. B.S., di 34 anni, di Agrigento, aveva presentato al Comune di Agrigento una richiesta di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un prefabbricato con copertura a spiovente realizzata con pannelli coibentati nella c.da Cannatello/Fegotto, ma il Comune di Agrigento, inopinatamente, aveva rigettato l’istanza di condono asserendo che l’illecito edilizio sarebbe stato realizzato in epoca successiva alla data del 31/03/2003.

Il Sig. B.S. proponeva allora un ricorso giurisdizionale,  con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, lamentando la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonchè una grave forma di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

In particolare l’Avvocato Rubino ha citato precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato secondo cui l’Amministrazione, prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti del richiedente, ha l’obbligo di comunicare le ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza, rendendo possibile l’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale;

ed ancora precedenti giurisprudenziali del TAR Campania secondo cui è illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un suo apporto collaborativo idoneo a determinare una diversa conclusione del procedimento.

Ed infine il difensore del ricorrente ha citato ulteriori precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato secondo cui il soggetto interessato può dimostrare anche a mezzo di indizi di prova l’epoca del riscontrato abuso edilizio; nel caso di specie il ricorrente aveva prodotto agli atti del giudizio una nota, avente data certa, avente ad oggetto la collocazione del prefabbricato sul proprio lotto di terreno, nonchè una ricevuta attestante la sostituzione del tetto in legno del prefabbricato in data antecedente al 31 marzo 2003.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo la censura formulata dall’Avvocato Rubino secondo cui le fatture e le bolle di consegna dei materiali aventi data certa costituiscono prova in ordine al momento della realizzazione del grezzo del manufatto abusivo di cui si chiede la sanatoria, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di diniego di  concessione in sanatoria impugnato, annullandolo in accoglimento del ricorso,  e condannando il Comune di Agrigento anche al pagamento delle spese giudiziali.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA, il cittadino agrigentino eviterà l’adozione dei provvedimenti repressivi mentre il comune di Agrigento pagherà le spese giudiziali .