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Un carabiniere di 45 anni, in servizio ad Agrigento, ha richiesto, ai sensi della legge 266/99, un reimpiego presso le aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Il suo desiderio era di continuare il servizio nella sua città natale, Agrigento.

Nonostante la sua richiesta, la Direzione Generale per il Personale Civile ha deciso di trasferirlo all’Arsenale Militare Marittimo (MARINARSEN) di Augusta, non rispettando la sua preferenza per Agrigento o zone limitrofe.

Il carabiniere, ritenendo illegittimo tale trasferimento, ha fatto ricorso al TAR di Palermo, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza.

Hanno sostenuto l’illegittimità del trasferimento per violazione delle garanzie partecipative, essendo mancata una comunicazione preventiva su possibili ostacoli all’assegnazione ad Agrigento.

Inoltre, gli avvocati hanno evidenziato che il provvedimento contraddiceva i criteri della circolare del 25 luglio 2023 del Ministero della Difesa, che prescrive l’assegnazione del personale nei ruoli civili presso la sede di preesistente servizio.

L’avvocatura ha anche argomentato che la mancata sospensione del provvedimento avrebbe causato un danno grave e irreparabile al loro assistito.

Rispondendo a queste contestazioni, il TAR-Palermo, con un’ordinanza dell’11 aprile 2024, ha accolto la richiesta di sospensione e ha ordinato una nuova valutazione della situazione del carabiniere, garantendo un processo che rispetti il contraddittorio e i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero.