Le forze dell’ordine possono perquisire soltanto se autorizzati dall’autorità giudiziaria; solo eccezionalmente provvedono di propria iniziativa. Secondo la Costituzione italiana, il domicilio è inviolabile; non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabili dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria. La Costituzione, quindi, tutela il domicilio con tutte le garanzie necessarie a proteggere il cittadino dall’abuso di autorità dello Stato. Lo stesso avviene per la libertà personale e la segretezza di ogni forma di comunicazione. Se è vero che il domicilio è inviolabile, è anche vero che la stessa Costituzione affida alla legge i casi in cui questa inaccessibilità deve lasciare il passo ad altre esigenze. Vediamo allora quando le forze dell’ordine  possono perquisire. La disciplina La perquisizione consiste nell’attività di ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. La perquisizione può essere personale o locale: nel primo caso, essa è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona nasconda su di sé il corpo del reato (cioè la cosa su cui è stato compiuto o con la quale si è realizzato il reato) o cose pertinenti al reato; la seconda, invece, è disposta quando vi è il fondato motivo che suddette cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso]. La perquisizione, come l’ispezione, può essere disposta soltanto con decreto dell’autorità giudiziaria (giudice procedente o pubblico ministero), la quale può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto. Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, cioè all’apprensione fisica del bene, che viene quindi sottratto a chi ne aveva la disponibilità. La polizia giudiziaria Abbiamo appena detto che le perquisizioni possono essere effettuate soltanto dall’autorità giudiziaria o (come avviene praticamente sempre) dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Cos’è la polizia giudiziaria? La polizia giudiziaria si occupa, anche di propria iniziativa: di prendere notizia dei reati; di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; di ricercarne gli autori; di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quantʼaltro possa servire per lʼapplicazione della legge penale . La polizia giudiziaria, pertanto, svolge tre importantissime funzioni: – investigativa: ricerca le fonti di prova e raccoglie ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato e per lʼindividuazione del colpevole; – repressiva: impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e interrompe lʼiter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato; – esecutiva: aiuta il pubblico ministero o il Giudice e si sostanzia nellʼattività di notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa autorità giudiziaria. Sono ufficiali di polizia giudiziaria (pertanto abilitati ad effettuare perquisizioni): i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato ai quali lʼordinamento delle singole Amministrazioni riconosce tale qualità; gli ufficiali superiori ed inferiori, i marescialli e brigadieri dellʼArma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; il Sindaco dei Comuni dove non abbia sede un Ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. La procedura Tornando alla disciplina delle perquisizioni, quando debba procedersi all’interno di luogo privato occorre che l’autorità procedente esibisca il decreto (il famoso “mandato”) che autorizza le operazioni. Prima di poter perquisire una persona o la sua dimora, i carabinieri devono avvisarlo della possibilità di nominare un avvocato o altra persona di fiducia che siano, però, facilmente reperibili; i carabinieri non sono quindi tenuti ad attendere nel caso in cui il proprio avvocato venga da luogo distante. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano nascondere il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse . Particolare tutela è accordata alla perquisizione domiciliare: salvo eccezioni, la perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti . Nei casi urgenti, però, l’autorità giudiziaria può disporre che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali. La perquisizione in flagranza e i casi di urgenza Eccezionalmente la legge consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizione personale o locale quando, oltre ad esserci il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino nascoste cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso, ci si trovi in flagranza di reato o in un caso di evasione (cioè di fuga). In altre parole, nei casi di particolare urgenza, quando il tempo gioca a sfavore delle autorità, queste possono procedere a perquisizione anche senza il preventivo decreto di cui abbiamo parlato. Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. Nel caso di perquisizione domiciliare, poi, è possibile procedere anche fuori dei limiti temporali sopra indicati, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. La polizia giudiziaria trasmette entro quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione . Nei casi di flagranza (cioè nell’immediatezza del fatto criminoso), quindi, la polizia giudiziaria è legittimata a procedere in deroga alle limitazioni analizzate nei paragrafi precedenti, poiché si ritiene che, in questi casi, la tempestività sia fondamentale: si immagini all’autore di un furto che, subito dopo il delitto, sia visto entrare in una casa: in questo caso la polizia potrà procedere senza prima attendere il decreto dell’autorità giudiziaria. L’intervento di quest’ultima, però, non è escluso ma semplicemente posticipato: le operazioni compiute, infatti, dovranno comunque essere convalidate nei successivi giorni dal pubblico ministero competente. Se il p.m. ritenga che le operazioni siano state eseguite in assenza dei presupposti di legge (ad esempio, non v’era flagranza di reato oppure il verbale è stato trasmesso dopo le quarantotto ore), la convalida sarà negata e tutte le indagini compiute saranno inutilizzabili. La ricerca di una cosa determinata Una perquisizione meno invasiva è quella diretta a ricercare una cosa determinata: in questo caso l’autorità può limitarsi ad invitare il sospettato a consegnare la cosa. Se l’invito è accolto, non ai potrà procedere oltre con la perquisizione, a meno che non si ritenga utile procedervi ugualmente per la completezza delle indagini. Altre ipotesi La legge prevede altre ipotesi in cui i carabinieri possono violare il domicilio senza necessità del decreto; sono infatti possibili perquisizioni: di persone, locali, automobili, bagagli ed effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga ; quando vi è fondato motivo di credere che ci siano armi, munizioni o esplosivi, persona ricercata, evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo . Tratto da laleggepertutti.it autore Avv. Mario Acquaviva ( https://www.laleggepertutti.it/176364_quando-i-carabinieri-possono-perquisire)