I carabinieri del NAS di Ragusa, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, della sospensione dall’esercizio della professione di medico per la durata di mesi dodici (ex art. 290 c.p.p.), emessa dalla Quinta Sezione Penale del Tribunale di Catania, nei confronti di uno specialista in fisiatria e reumatologia, già dirigente medico presso L’ASP Iblea, oggi medico libero professionista.

La vicenda trae origine da un’attività investigativa, iniziata nel 2019, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e svolta dal NAS di Ragusa, (sviluppata anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ambientali/video, servizi di osservazione, pedinamenti e dall’acquisizione ed analisi di centinaia di documenti, al fine di chiarire la posizione dell’indagato) volta a contrastare la commissione di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla “corruzione dei pubblici dipendenti nel comparto sanitario” che ha visto coinvolto lo specialista, unitamente ad altri sette professionisti dello stesso settore, anch’essi indagati e, che già in data 26.5.2021 era stato eseguito, nei confronti del medico, il sequestro della somma di euro 3.476,00 in virtù di sentenza della Corte di Cassazione che aveva accolto l’appello del P.M. avverso il provvedimento di rigetto del GIP prima e del Tribunale del Riesame dopo, di una richiesta di sequestro preventivo di somme ritenute provento dei reati commessi.

In particolare, nel corso dell’attività investigativa è emerso che il fisiatra ha:

  *   consentito ed avallato le prescrizioni di ausili ortopedici da soggetti senza titolo abilitante, attestando falsamente di aver personalmente redatto la documentazione finalizzata ad ottenere il rimborso da parte del SSR;

  *   ricevuto denaro corrispostogli per il pagamento del ticket sanitario da vari pazienti, mai versato alla propria amministrazione per prestazioni sanitarie comunque mai avvenute;

  *   inviato pazienti, visitati presso il poliambulatorio dell’ASP, anche affetti da gravi difficoltà deambulatorie, presso un’officina ortopedica, per effettuare – a pagamento –  esami posturali (spinometria con tecnologia formetric); nonché facilitato la prescrizione di presidi ortopedici, redigendole falsamente, insieme un altro indagato, in assenza del paziente, a cui attribuivano patologie che facilitassero il rimborso da parte del SSR, ricevendo, in cambio, somme di denaro;

  *   prescritto, nell’ambito dell’attività pubblica, infiltrazioni a base di acido ialuronico indicando ai pazienti di acquistare il presidio in questione direttamente da uno specifico informatore scientifico, ricevendo in cambio somme di denaro come compenso per l’intermediazione;

  *   dirottato pazienti, visitati presso la struttura pubblica, verso il proprio studio libero professionale ove esercitava in regime di extramoenia;

  *   abbandonato il posto di lavoro per lunghi periodi della giornata lavorativa sebbene, dalle timbrature, risultasse regolarmente in servizio.

Il Tribunale del Riesame di Catania, su ricorso presentato della Procura della Repubblica di Ragusa avverso il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, valutata “la personalità e pericolosità sociale, sintomatica dell’abitualità a delinquere e dell’assenza di remore, per aver dimostrato con la sua condotta spregio della professione medica avidità e spregiudicatezza verso i pazienti nel corso di anni di attività pubblica e privata, permanendo il pericolo concreto e attuale che lo stesso possa reiterare, grazie alla sua professione, anche in concorso con terzi, reati della stessa specie di quelli contestati (nello specifico falso materiale e/o ideologico, esercizio abusivo di professione, reati del privato contro la PA, truffe aggravate), ha accolto l’appello ed ha disposto la sospensione dell’esercizio della professione per la durata di mesi dodici, decisione divenuta esecutiva a seguito del rigetto, da parte  della Suprema Corte di Cassazione, del ricorso presentato dalla difesa del medico.

Il destinatario della citata misura è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.