Nel 2020, il Comune di Belmonte Mezzagno annunciò un avviso pubblico per la nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, selezionati tramite sorteggio.
I candidati erano richiesti di dichiarare gli incarichi triennali svolti presso Enti locali, con l’avvertenza che false dichiarazioni avrebbero comportato la decadenza dalla nomina.
Il Dott. R. C., 63 anni, originario di Grotte, fu nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune dopo il sorteggio, avendo ricoperto il maggior numero di incarichi in altri Comuni.
Tuttavia, l’Amministrazione scoprì che il Dott. R.C. aveva fornito dichiarazioni mendaci riguardo un precedente incarico e, in base all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, lo dichiarò decaduto dalla carica.
Contestando la severità della sanzione, il Dott. R.C. fece ricorso al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento e il risarcimento dei danni.
Il Comune di Belmonte Mezzagno, rappresentato dall’Avv. Girolamo Rubino, intervenne nel giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e la legittimità della sanzione, data la rilevanza delle dichiarazioni veritiere e l’effetto delle false dichiarazioni sulla valutazione dei requisiti e sull’equità della selezione.
Il TAR-Palermo, il 1 febbraio 2024, accogliendo le argomentazioni dell’Avv. Rubino, ha respinto il ricorso del Dott. R.C. e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Belmonte Mezzagno.