Accademia belle arti, sentenza giudice del lavoro

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in accoglimento di uno dei motivi dei ricorsi in appello proposti dagli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Daniele Piazza,  difensori rispettivamente  dell’Associazione POLITEA, dell’EAP FEDARCOM e dell’UNCI  ha dichiarato illegittima la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi di cui al predetto  Avviso 8 nella parte relativa ai criteri A1 e A2 disponendo che l’Assessorato della Formazione modifichi la graduatoria.

La pronuncia del CGA è giunta a conclusione dell’articolata vicenda processuale intercorsa tra alcuni Enti c.d. storici., tra cui l’Associazione Politea, rappresentata e difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, L’Ente di formazione EAP FEDARCOM rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Alfieri  e l’Ente UNCI rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Piazza e l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, avente ad oggetto la legittimità del detto Avviso 8 e della relativa graduatoria.

Nel primo grado di giudizio, il Tar Palermo, accogliendo le tesi degli avvocati degli Enti ricorrenti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Calogero Marino, aveva già dichiarato che le modalità di attribuzione dei punteggi, così come definiti dall’Amministrazione in asserita applicazione dell’Avviso 8, risultassero viziate, da profili di palese illogicità, in quanto finalizzate ad appiattire, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti, finendo con l’attribuire lo stesso punteggio sia  ad enti con pochissima esperienza nel settore, sia ai c.d enti storici.

Tuttavia  il Tar Palermo nella sentenza di primo grado ha escluso che potesse trovare accoglimento la censura con cui si contestava l’introduzione postuma da parte dell’Assessorato della Formazione di un limite massimo di corsi da conteggiare (individuati nel numero di 15) e del numero di allievi ( individuati nel numero di 180), nonché l’introduzione di ciriteri premiali della qualità dei corsi in luogo della sola quantità per come dettato dalle prescrizioni dell’avviso.

Pertanto l’Associazione Politea, con il patrocinio dell’avvocato Rubino, e gli altri enti sopra nominati,  appellavano  sotto tale profilo la pronuncia di primo grado, rilevando l’illegittimità della modifica sostanziale dei criteri inizialmente previsti, modifica operata in via postuma dall’amministrazione regionale.  

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo le tesi degli Avvocati Rubino, Alfieri e Piazza  ha ritenuto fondato il detto motivo di appello, ritenendo illogico il limite massimo del numero di corsi ed allievi introdotto dall’Assessorato e disponendo che l’Amministrazione nel rielaborare la graduatoria degli ammessi, ricalcoli i punteggi relativi alle voci A1 e A2 solo sulla base di un criterio quantitativo  proporzionale diretto che pervenga all’attribuzione dei punteggi in proporzione al numero di corsi e al numero di allievi, per come originariamente indicato dall’Avviso 8.

Pertanto, alla luce della suddetta pronuncia, l’Assessorato della Formazione dovrà riformulare la graduatoria dell’Avviso 8  con riferimento ai criteri A1 e A2 alla luce delle chiare indicazioni fornite dal CGA.