La società L. M. s.p.a, dedita alla coltivazione e commercializzazione di cereali ed alla produzione di mangimi nel settore zootecnico, aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea per l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, di cui alla sottomisura 4.2. del PSR Sicilia 2014/2020.

Con provvedimento del maggio 2018, venivano approvati gli elenchi definitivi delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non avevano raggiunto il punteggio minimo e di quelle escluse.

Nonostante la puntuale indicazione, nel relativo programma di investimento, di tutti gli interventi previsti di ammodernamento aziendale e di innovazione dei processi produttivi, la domanda presentata dalla detta società veniva collocata tra quelle ammissibili ma non finanziabili, per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

A questo punto, la società L.M. s.p.a. proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento di approvazione degli elenchi delle istanze di partecipazione alla selezione di cui sopra.

In particolare, gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, deducendo l’illegittima mancata assegnazione del punteggio a talune voci del progetto presentato dalla società ricorrente, avendo l’Amministrazione regionale di fatto reiterato le medesime valutazioni addotte in fase di approvazione provvisoria, omettendo del tutto di esternare le ragioni sottese a tale determinazione nonchè le eventuali ragioni ostative in ipotesi idonee a superare le osservazioni proposte dalla società ricorrente.

Il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in Sede Giurisdizionale, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Alfieri e ritenendo, pertanto, le doglianze ivi dedotte assistite dal prescritto fumus boni iuris e sussistente, nel caso di specie, il periculum in mora , ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Per effetto dell’ordinanza cautelare resa dal C.G.A., l’Amministrazione regionale dovrà procedere al riesame della posizione rivendicata dalla L.M. s.p.a. e disporre, nelle more delle rideterminazioni da assumere, l’accantonamento delle somme per le quali la detta società ha agito.