Fermare l’avvio della caccia in Sicilia, previsto già dal primo settembre e che appare del tutto inaccettabile alla luce dell’emergenza ambientale determinata dagli incendi, nonché incoerente ed irragionevole rispetto alla dichiarazione dello stato di “crisi ed emergenza” deciso dalla Giunta regionale proprio per affrontare la situazione determinata dai roghi devastanti di questi giorni.

Lo chiedono quattro parlamentari regionali, con prima firmataria Valentina Palmeri dei Verdi, al presidente Musumeci e agli Assessori Cordaro e Scilla.

I quattro parlamentari (oltre a Palmeri, ci sono Claudio Fava de I cento passi e poi Giampiero Trizzino e Salvatore Siragusa del M5S) hanno presentato una interpellanza, nella quale ricordano che il calendario venatorio è stato approvato a fine luglio, appena dieci giorni prima che la Giunta regionale decidesse di applicare per la prima volta le norme eccezionali della legge regionale 13/2020 sullo stato di emergenza.

Già a giugno, si legge nell’atto ispettivo, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel dare un parere fortemente critico sulla bozza di calendario venatorio predisposta dall’Assessorato all’agricoltura, ne aveva rilevato la “non coerenza” e “non condivisibilità”, sottolineando le modalità e tempi della caccia sarebbero “incompatibili” con la situazione ambientale, climatica ed ecologica.

Lo stesso ISPRA ha quindi ribadito l’invito ad adottare “Limitazioni all’attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese”.

Stesse limitazioni per le quali, ricordano i quattro deputati, le associazioni ambientaliste hanno inviato al Governo Musumeci una formale diffida nei giorni scorsi.

Le associazioni hanno infatti chiesto di sospendere del tutto l’attività venatoria 2021-2022 o almeno di prevedere una sua interdizione per una superficie del territorio agro-silvo-pastorale, oggi destinata alla libera caccia, pari alle superfici naturali e seminaturali perse, oltre che a tutte le aree limitrofe a quelle incendiate, “dove hanno trovato e troveranno rifugio gli animali scampati agli incendi”.

Sottolineando infine che il calendario venatorio siciliano appare in contrasto sia con le norme del Testo Unico sull’ambiente sia con le direttive comunitarie sulla tutela dell’avifauna, Palmeri, Fava, Trizzino e Siragusa chiedono quindi al Governo di sospendere con urgenza il provvedimento e, contestualmente, di istituire un “tavolo tecnico di monitoraggio e verifica” dell’esercizio della caccia con lo stato ecologico ed ambientale, coinvolgendo le associazioni di protezione, i dipartimenti regionali dell’ambiente, della protezione civile e dell’agricoltura, nonché rappresentanti del mondo scientifico/universitario.

IL TESTO COMPLETO DELL’INTERPELLANZA:

N. XXX – Emergenza ambientale sul territorio regionale determinata da incendi e
siccità e tutela del patrimonio faunistico.



DESTINATARI

Al Presidente della Regione siciliana
All’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
All’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea

PREMESSO CHE:
– l’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea ha emanato il D.A. n. 37/Gab del 26/07/2021 con il quale si approva il
“Calendario Venatorio 2021-2022” (in G.U.R.S. n. 34/2021). Nell’allegato “A” vengono
disciplinate le date di apertura della caccia (“preapertura” nei giorni 01, 04, 05, 11 e 12
settembre 2021 e apertura generale dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022);
– successivamente in data 6 agosto 2021, la Giunta regionale ha approvato la
Deliberazione n. 331 recante: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. –
Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti
all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana”. In tale provvedimento
viene rappresentato che: “il territorio della Regione è stato interessato nelle ultime settimane
da centinaia di incendi boschivi, di interfaccia e urbani, che hanno prodotto gravi danni al
patrimonio boschivo, all’agricoltura, all’allevamento e a edifici civili, rurali e industriali; il
30 luglio u.s. gli incendi hanno colpito duramente, fra l’altro, zone periferiche urbanizzate
della città di Catania e hanno causato gravi danni a decine di edifici, nonchè l’evacuazione
di centinaia di persone; tutte le previsioni meteo confermano che tali particolari condizioni
di alte temperature, con punte oltre 45º e minime intorno ai 30º, sono destinate a
mantenersi in Sicilia anche nelle prossime settimane e, pertanto, si avrà, verosimilmente,
una condizione meteo climatica eccezionale di lunga permanenza di condizioni estreme di
calore torrido per 10-15 giorni che producono e produrranno condizioni estremamente favorevoli per l’innesco e la propagazione degli incendi e, quindi, scenari di gravi ed estesi
incendi sia boschivi sia di interfaccia; (…) con nota del 31 luglio u.s. il Presidente della
Regione ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la “dichiarazione di stato di
mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile” e, attesa l’eccezionalità della
situazione e tenuto conto della necessità di disporre l’immediato coinvolgimento coordinato
di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei VVF, delle colonne mobili delle altre regioni e
province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, è stato concesso lo
stesso 31 luglio; (…) il Presidente della Regione rappresenta che gli interventi di cui
all’art.25, comma 2 del citato D.lgs. n.1/2018, richiamati all’art.3, comma 3 della parimenti
citata l.r. n.13/2020, necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di
emergenza risultano in ordine di priorità e urgenza: assistenza alla popolazione interessata;
attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale
nei confronti della popolazione, delle attività economiche e produttive direttamente
interessate all’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità fra cui i contributi urgenti
alle aziende per acquisizione di foraggi per gli animali, per ripristino recinzioni pascoli e
adduzioni idriche; contributi alle aziende per gli animali andati perduti, per il ripristino dei
mezzi d’opera (trattori), delle attrezzature aziendali, per la riparazione dei danni alle
strutture produttive (capannoni, tettoie, fienili, magazzini) e residenziali”. Tutto ciò
considerato, la Regione Siciliana ha determinato di “dichiarare, ai sensi dell’art.3 della legge
regionale n. 13/2020, lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, a causa dei
gravi danni provocati dagli incendi dovuti all’eccezionale situazione meteoclimatica nella
Regione Siciliana che hanno interessato i comuni della Regione Siciliana”;
– in data 28 agosto 2017 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) ha reso noto di aver inoltrato a tutte le Amministrazioni regionali
il documento “Limitazioni all’attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che
hanno colpito il Paese”;
– con tale documento, ISPRA ha accertato lo stato critico per gli ecosistemi e la fauna
selvatica determinato dal “perdurare di condizioni climatiche estreme” che “comporta una
condizione di rischio per la conservazione della fauna in ampi settori del territorio
nazionale e rischia di avere, nel breve e nel medio periodo, effetti negativi sulla dinamica di
popolazione di molte specie”;
– in particolare, ISPRA ha suggerito alle Regioni di adottare misure urgenti “seguendo
il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria”
specificamente consistenti in “provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in
condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni, in particolare nei territori
interessati da incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall’attuale stagione
estiva”;
– i danni individuati da ISPRA sono riconducibili ai seguenti specifici aspetti:
• addestramento ed allenamento dei cani da caccia;
• caccia da appostamento;
• caccia agli uccelli acquatici; • caccia alle specie stanziali;
• caccia nelle aree interessate da incendi;
– già in via preventiva, e con specifico riferimento alla disciplina della caccia prevista
in Sicilia, con nota prot. 33198 del 22/06/2021, il medesimo Istituto aveva formulato un
articolato ed ampiamente motivato parere preventivo sulla proposta di “Calendario
Venatorio 2021/22” avanzata dalla Amministrazione regionale, esprimendo diverse e
rilevanti osservazioni critiche o esplicite valutazioni negative di “non coerenza” e “non
condivisibilità” delle scelte e valutazioni operate dalla P.A. regionale;
– in data 10/08/2021 le articolazioni regionali delle Associazioni “WWF Italia,
Associazione per il World Wide Fund for Nature” – Onlus; “LIPU, LEGA ITALIANA
PROTEZIONE UCCELLI” – Onlus; “LEGAMBIENTE Sicilia” – Onlus; “GRE, Gruppi
Ricerca Ecologica – Sicilia”; “ITALIA NOSTRA – Sicilia” e “MAN – Associazione
Mediterranea per la Natura” – enti perseguenti finalità di protezione ambientale a norma
degli artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 ed organizzazioni portatrici di interessi diffusi ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia danno ambientale – hanno notificato al
Presidente della Regione siciliana, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed
all’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, un
formale atto di diffida per chiedere l’immediata applicazione di limitazioni all’attività
venatoria a causa dell’emergenza ambientale attualmente diffusa sul territorio regionale
determinata da incendi e siccità;
– precedentemente, in data 05/08/2021 le Presidente nazionali delle Associazioni di
protezione ambientale LAC, LAV, LEGAMBIENTE, LIPU-BirdLife Italia e WWF Italia,
in considerazione dei gravi eventi calamitosi di che trattasi, hanno chiesto con urgenza
alla Regione Siciliana di sospendere l’attività venatoria per la stagione 2021/22 come
previsto dall’art.19 della L.157/92, o almeno di prevedere la chiusura dell’attività
venatoria per una superficie del territorio agro silvo pastorale, oggi destinata alla libera
caccia, pari alle superfici naturali e seminaturali perse di cui al sistema di monitoraggio
europeo (https://effis.jrc.ec.europa.eu). Inoltre, considerando che l’articolo 10 della Legge
353/2000 prevede il divieto assoluto di caccia per un periodo di 10 anni su tutti i terreni
boscati percorsi dal fuoco, hanno chiesto di adottare provvedimenti immediati che impongano
tale divieto alle aree incendiate a quelle limitrofe, dove hanno trovato e troveranno rifugio gli
animali scampati agli incendi;
– da quanto risulta, nessuna delle sopra richiamate istanze delle Associazioni ha finora
ottenuto un riscontro mentre, all’opposto, gli Uffici dell’Assessorato per l’agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea stanno predisponendo gli atti per riconfermare la pre-
apertura della caccia persino alla specie Tortora selvatica (Streptopelia turtur), benché la sua
esclusione dall’elenco delle specie cacciabili sia stata più volte formalmente richiesta dalla
Commissione UE per il tramite del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in quanto classificata come
“Spec 1” (Specie globalmente minacciata), considerata “Vulnerabile” nella Lista rossa
europea e con un stato di conservazione cattivo.
CONSIDERATO CHE:
– risulta evidente il palese, grave ed insanabile contrasto tra il decreto assessoriale
che dispone l’apertura anticipata della stagione venatoria (C.V. 2021-22) già in forte
contrasto con lo specifico parere ISPRA, e la successiva deliberazione di giunta relativa
alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti
all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana;
– il citato documento ISPRA dell’agosto 2017, inoltre, rappresenta a livello nazionale
l’unico approfondito quadro tecnico-scientifico relativo alla situazione di vera e propria
emergenza ecologica che si viene a creare per effetto degli incendi e della siccità diffusi in
tutto il territorio regionale; quadro finalizzato alla assunzione di decisioni cautelative da parte
delle autorità competenti per fronteggiare una grave situazione di danno di tipo ambientale in
atto;
– detto documento certifica inoltre l’attuale assenza di sostenibilità ambientale del
prelievo faunistico disciplinato, per quanto riguarda la Regione Siciliana, con D.A. n.
37/Gab del 26/07/2021 (“Calendario Venatorio 2021-2022”), poiché vengono previste
modalità e tempi di caccia allo stato ritenute incompatibili con l’attuazione di forme corrette
di gestione della fauna aderenti e coerenti alla nuova situazione ambientale, climatica ed
ecologica determinatasi a causa di siccità e incendi;
– la nota ISPRA in particolare prevede che le Amministrazioni competenti attivino
“specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle fauna selvatica stanziale o
nidificante”;
– il mantenimento, nonostante la critica situazione ecologica e faunistica accertata da
ISPRA, delle prescrizioni dell’attuale Calendario Venatorio siciliano proprio in ordine ai
profili considerati da ISPRA nella nota del 28 agosto 2017 come di forte criticità e di danno
per la fauna selvatica quali: l’addestramento ed allenamento dei cani (art. 10), la caccia da
appostamento (artt. 4, 5, 6, 15), la caccia agli uccelli acquatici (artt. 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15), la
caccia alle specie stanziali (artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15) e la caccia nelle aree
interessate da incendi (artt. 15 e 17), rischia di determinare diffuse, gravi e irreparabili
compromissioni della conservazione delle specie selvatiche stanziali e migratorie e degli
equilibri ambientali, in aperto violazione degli artt. 1, 7 e 18 L. 157/1992, nonché della
normativa comunitaria vigente (Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE
“Uccelli”);
– sul punto, inoltre, “Va ricordato come la legge quadro attribuisce all’ISPRA la
valutazione tecnica in merito alla sostenibilità, delle modalità e dei tempi del prelievo,
dettando uno standard di tutela uniforme necessaria ad assicurare l’effettività della
protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto
a garantire in ambito comunitario (cfr. sul punto, Corte Cost. n.151/11)” (Corte
Costituzionale, sent. n. 227 del 19 giugno 2003); – l’art. 117 della Costituzione impone alle Regioni il “rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” e l’attuazione degli atti dell’UE
“nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato” attraverso, limitatamente
al caso che ci occupa, la L. n.157/1992;
– secondo i principi elaborati dal Supremo Giudice delle Leggi, la disciplina statale di
cui alla L. 157/1992 ha il “fine pubblico primario e prevalente perseguito (anche in
attuazione di obblighi comunitari ed internazionali) consiste nella protezione della fauna,
obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell’attività
venatoria”, anche a livello regionale nel quale dunque la tutela minima assicurata dalla L. n.
157 può essere esclusivamente nella direzione dell’innalzamento (giurisprudenza
consolidata della Corte Costituzionale – fra le tante cfr. sentenze nn. 1002/1988, 169/1999, n.
4/2000, n. 116/2012, n. 174/2017);
– secondo l’art. 1 della L. r. 33/1997: “La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne
favorisce la ricostituzione nell’interesse della comunità regionale, nazionale ed
internazionale”; inoltre, al successivo art. 18, si dispone che “l’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la
caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se
incluse fra quelle indicate dall’articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche,
naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità”;
– ai sensi dell’art. 19 della L. n. 157/1992, inoltre, “Le regioni possono vietare o
ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui
all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie
o altre calamità”;
– la predetta L. n. 157/1992 e la Direttiva “Uccelli” 147/2009/CE, recepita con la
medesima legge e la cui attuazione concreta costituisce inderogabile funzione demandata
all’Amministrazione regionale, consentono l’attività di caccia solo a condizione che non
danneggi le popolazioni di uccelli e mammiferi selvatici, anche in ossequio al principio di
precauzione (art. 174 del Trattato di Amsterdam, che riprende l’art. 130 R del Trattato di
Maastricht, che modifica il trattato costituivo della CE, testualmente riporta: “2. La politica
della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all’ambiente, …”);
– gli art. 300 e 301 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia
ambientale” i quali dispongono testualmente (e rispettivamente) che: “E’ danno ambientale
qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE
costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato… Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e
comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6
marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre
1979…”; e inoltre che “In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174,
paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e
per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”).

PER SAPERE:
– se non ritengano di dover provvedere all’immediata sospensione del D.A. n.
37/Gab del 26/07/2021 “Calendario Venatorio 2021-2022” – in particolare per quanto
riguarda l’imminente “preapertura” dei giorni 01, 04, 05, 11 e 12 settembre 2021 e
l’apertura generale dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 – al fine di verificarne la
compatibilità con la situazione ambientale, climatica ed ecologica di cui al citato
documento ISPRA e l’effettiva attualità delle previsioni ivi contenute, eventualmente
rimodulandone e modificandone i contenuti;
– se non intendano, contestualmente, istituire un tavolo tecnico di monitoraggio e
verifica della compatibilità dell’esercizio venatorio con lo stato ecologico e ambientale
dei vari AA.TT.CC., composto da rappresentanti delle Associazioni di protezione
ambientale, Dirigenti dei Dipartimenti regionali Ambiente, Protezione civile e
Agricoltura e rappresentanti del mondo scientifico/universitario;
– se, in particolare, il Presidente della Regione non ritenga opportuno impartire le
dovute direttive agli Uffici dell’amministrazione regionale, competenti in materia di
tutela della fauna e disciplina dell’attività venatoria, per conformare la loro attività
amministrativa ai principi e alle norme stabiliti dal vigente quadro normativo statale ed
internazionale, a tutela del “patrimonio indisponibile dello Stato” rappresentato dalla
fauna selvatica;
– se, in particolare, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente non ritenga
opportuno porre in essere tutti gli atti, provvedimenti ed attività di propria competenza
al fine di impedire o attenuare i rischi di compromissioni della conservazione delle
specie e degli equilibri ecologici di cui al citato documento ISPRA.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)
Palermo, 13 Agosto 2021

FIRMATARI
Valentina Palmeri
Claudio Fava
Giampiero Trizzino
Salvatore Siragusa