Nel marzo del 2012, il territorio della provincia di Agrigento veniva colpito da forti piogge alluvionali che, si ricorderà, procurarono ingenti danni alle imprese agricole del territorio.

All’epoca, il Ministero delle Politiche agricole ed alimentari, con D.M. del 18.10.2012, dichiarava l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento ed in particolare, tra gli altri, nel comune di Favara, al fine di attivare le misure finanziarie di sostegno alle aziende agricole colpite.

Per effetto del suddetto Decreto, i danni subiti dalle aziende agricole ricadenti sui territori così individuati rientravano tra quelli indennizzabili ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. n. 102/2004. Pertanto, due aziende agricole, “B.R.” e “V.M.”, ricadenti nel comune di Favara, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, richiedevano all’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento di attivare la procedura necessaria al fine di vedersi corrisposto il contributo in conto capitale volto ad indennizzare i danni subiti dalle loro strutture aziendali di tunnel/serre.

Stante la prolungata inerzia dell’Amministrazione, le due ditte, con un primo atto di diffida del gennaio 2019, intimavano all’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento di attivare tutte le procedure al fine di ottenere i contributi in questione.

Nel riscontrare i due atti di diffida, l’I.A. di Agrigento comunicava alle due ditte che l’Assessorato regionale dell’Agricoltura non aveva ancora ripartito alcuna somma al fine di soddisfare le richieste di contributo avanzate dalle aziende agricole. Ed allora, con ulteriore atto di diffida, le due ditte favaresi invitavano l’Assessorato a concludere il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di intervento compensativo.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di diffida, nel maggio 2019, le ditte “B.R.” e “V.M.”, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, proponevano davanti al Tar Palermo separati ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione, al fine di ottenere un provvedimento dell’Assessorato volto a concludere la procedura di finanziamento in questione.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura, costituitosi in entrambi i giudizi, sosteneva l’inammissibilità dei ricorsi in quanto le ditte si sarebbero attivate oltre il termine scadenziale per l’erogazione dei contributi, fissato, a dire dell’Amministrazione, entro i 4 anni dall’evento calamitoso (marzo 2016).

Gli Avvocati Rubino e Airo’ sostenevano, contrariamente, che le due ditte in questione avessero comunque attivato la procedura precedentemente al marzo 2016, mediante le richieste avanzate nel novembre/dicembre 2012, precisando, inoltre, che l’unico termine perentorio opponibile alle ditte beneficiarie fosse quello per la presentazione della domanda entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che riconosceva l’eccezionalità degli eventi calamitosi in questione.

Il Tar Palermo, sez. I, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airo’, con sentenze nn. 1015 e 1022 del 21 maggio 2020, ha accolto entrambi i ricorsi presentati dalle aziende favaresi, ordinando all’Assessorato Agricoltura di provvedere entro 30 giorni sulle istanze delle aziende agricole “B.R.” e “V.M.” e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana affinché provveda eventualmente in via sostitutiva. Con gli stessi provvedimenti, inoltre, il Tar Palermo ha condannato l’Assessorato regionale all’Agricoltura al pagamento delle spese di lite per entrambi i giudizi.