Contesto e Procedura Selettiva

L’Architetto G.P., ex docente ordinario di “Architettura Tecnica” e “Composizione Architettonica Urbana” presso l’Università degli Studi di Palermo, aveva partecipato come libero professionista a una procedura selettiva indetta dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica.

La selezione mirava al conferimento di incarichi di collaborazione per supportare le amministrazioni territoriali nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Contratto con la Regione Sicilia e Risoluzione

Superate le prove, il Prof. G.P. ha stipulato un contratto con la Regione Sicilia, svolgendo attività di supporto e consulenza per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Tuttavia, il 2 agosto 2023, la Regione ha risolto il contratto, asserendo la mancanza di un requisito fondamentale: il non essere in quiescenza. La Regione ha quindi richiesto la restituzione degli onorari già liquidati, pari a circa 29.000 euro.

Contestazione e Ingiunzione di Pagamento

Il Prof. G.P., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha contestato la legittimità della risoluzione contrattuale e della richiesta di restituzione degli onorari presso il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro. Successivamente, la Regione Sicilia ha emesso un’ingiunzione di pagamento per un importo totale di 31.177 euro, inclusi interessi.

Opposizione e Sospensione dell’Ingiunzione

Il Prof. G.P., con il supporto degli avvocati Rubino, De Marco Capizzi e Daniele Piazza, ha presentato opposizione contro l’ingiunzione di pagamento, chiedendone la sospensione degli effetti.

Gli avvocati hanno argomentato che il credito vantato dalla Regione non aveva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, soprattutto considerando la pendenza di un contenzioso in corso.

Decisione del Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo, accogliendo le argomentazioni difensive, ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento, riconoscendo la pendenza del processo instaurato presso il Giudice del Lavoro. Grazie a questa decisione cautelare, il Prof. G.P. non dovrà pagare l’importo richiesto dalla Regione Sicilia, superiore a 30.000 euro.

Conclusioni

Il pronunciamento del Tribunale di Palermo rappresenta un importante passo nella tutela dei diritti del Prof. G.P. e sottolinea l’importanza di una corretta valutazione delle procedure amministrative e legali. Per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie, continua a seguire le nostre pubblicazioni.