Codice tributo 9001

Nell’ottica di voler approfondire e portare maggiore chiarezza in un contesto, come quello fiscale, da sempre piuttosto complesso o riservato ai professionisti del settore, oggi, noi, ci occupiamo del codice tributo 6032 cercando di individuarne la natura, l’utilizzo e a cosa si riferisce nel dettaglio.

Cos’è il codice tributo 6032?

In primo luogo è bene precisare che, con il termine generico di codice tributo, si intende una sequenza alfanumerica di quattro caratteri il cui utilizzo, in ambito tributario, è riservato a tutti quei versamenti che i contribuenti italiani debbono effettuare periodicamente all’erario.

Il numero dei codici tributo (consultabili anche sul sito dell’Ufficio delle Entrate), in Italia, è elevatissimo; ad ogni imposizione fiscale, infatti, corrisponde univocamente un codice differente e, in considerazione della possibile nascita di nuovi tributi, anche le tabelle più recenti possono non essere esaustive.

La vastità dei codici tributo presenti nel nostro Paese è giustificata dal fatto che i codici stessi non sono soltanto differenti a seconda della natura dell’imposta o della tassa da onorare, ma anche in relazione al periodo a cui si riferiscono (anno, trimestre o mese) ed in base alla tipologia di versamento effettuato (a titolo di acconto oppure a saldo).

Volendo entrare ulteriormente nel dettaglio abbiamo consultato anche noi la tabella elaborata dall’Ufficio delle Entrate ed abbiamo scoperto che il codice tributo 6032 si riferisce ad uno specifico obbligo tributario. Tale codice, infatti, deve essere utilizzato in via esclusiva, da contribuenti tenuti ad adempiere all’obbligo, per versare, all’erario, l’importo dovuto a titolo di IVA trimestrale riferita al secondo trimestre dell’anno in corso.

Si tratta di un codice, dunque, che viene contrassegnato nelle istruzione dell’Agenzia delle entrate con la lettera D poiché riservato esclusivamente ad un’imposta (l’IVA trimestrale) a debito.

Cos’è l’IVA trimestrale e chi deve effettuare il versamento dell’imposta?

L’IVA è un’imposta indiretta che non colpisce la capacità contributiva del cliente, ma viene applicata in forma proporzionale sul prezzo di negoziazione di un bene o di un servizio, senza tenere in considerazione il numero di passaggi che fa il bene stesso.

Tutti i contribuenti che svolgono attività di impresa (ivi comprese le persone giuridiche) e i lavoratori dotati di partita IVA, sono tenuti a versare l’IVA maturata a debito con cadenza mensile o trimestrale. E’ esente, invece, da tale obbligo il consumatore finale, per il quale, l’IVA è un costo allo stato puro.

Come funziona la liquidazione dell’IVA?

Per meglio capire come funziona il meccanismo di liquidazione dell’imposta è bene partire dal presupposto che l’IVA riscossa dall’imprenditore in conseguenza della sua attività (cessione di beni e servizi) rappresenta un debito che egli ha nei confronti dell’erario mentre l’IVA pagata (a fornitori ) è, viceversa, un credito.
Per questa ragione il contribuente è tenuto a determinare periodicamente l’importo netto di IVA da versare allo Stato (oppure ad individuare il credito maturato).

Il calcolo dell’importo netto è, banalmente, il risultato di una somma algebrica tra il totale dell’IVA a debito e quella dell’IVA a credito. L’imprenditore, nello specifico, farà la somma di tutta l’imposta a debito e a credito maturata desunta dal totale delle fatture emesse e ricevute e provvederà a calcolarne la differenza.

Qualora sia maggiore l’importo a debito il contribuente dovrà provvedere al versamento della somma all’erario mentre, in caso contrario, avrà diritto di portare in compensazione il credito nelle liquidazioni successivi e quindi pagare meno imposta.

Per quel che concerne la periodicità obbligatoria della liquidazione IVA, va segnalato che, in linea generale, i contribuenti sono tenuti ad effettuare l’operazione mensilmente con esclusione delle categorie che, per legge, possono farlo trimestralmente. A tale fascia appartengono gli imprenditori con volume d’affare inferiore a Euro 400.000 (se prestano servizi) o Euro 700.000 se la loro attività è cessione di beni.

I contribuenti che hanno l’obbligo di versare l’imposta a debito ogni mese lo dovranno fare entro il 16 del mese successivo alla maturazione dell’onere mentre tutti coloro i quali possono optare per la liquidazione trimestrale sono tenuti a farlo entro il 16 del secondo mese successivo alla conclusione del trimestre.

Appare evidente, quindi, che la liquidazione trimestrale dell’IVA deve essere onorata entro il 16 maggio (primo trimestre), 16 agosto (secondo trimestre) e 16 novembre (terzo trimestre). Il versamento dell’ultimo trimestre, invece, slitta al 16 marzo dell’anno successivo in sede dichiarazione conclusiva.

Con il codice tributo 6032, quindi, il contribuente andrà a versare all’erario l’imposta a debito maturata nel secondo trimestre (scadenza del 16 agosto) e calcolata come abbiamo individuato. Tutti coloro i quali godono della liquidazione trimestrale sono tenuti al versamento anche di interessi pari 1% e calcolati sul valore dell’imposta.

La liquidazione trimestrale dell’IVA effettuata mediante modello F24 correttamente compilato e quietanzato, è un obbligatoria ed il mancato adempimento porta ad una sanzione amministrativa (oppure penale in caso di omesso versamento superiore ai 50.000 euro).

Come si usa il codice tributo 6032?

L’obbligo all’adempimento tributario nasce soltanto nel caso in cui il debito di imposta maturato sia superiore a euro 25,82 (altrimenti viene riportato al trimestre successivo) e può essere onorato soltanto tramite modello F24.

Come compilare correttamente tale modello?

In primo luogo è necessario individuare la sezione Erario (relativa cioè a tributi diretti, IVA e ritenute alla fonte) ed implementare la prima colonna a sinistra con il codice 6032.
Nella seconda colonna, relativa a rateazione e a periodo di riferimento, invece non è necessario riportare alcun dato poiché il codice 6032 è univoco ed indica già il secondo trimestre.
Nella colonna successiva, invece, bisogna indicare l’anno a cui si riferisce l’imposta ed in quella immediatamente a destra l’importo a debito maturato.
Nella riga dei totali si deve riportare il valore complessivo dell’imposta a debito e a credito (se esiste) per concludere con la differenza tra le due voci nel campo saldo.

Leggi anche: